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Sent. C. Cass. 11/03/1993, n. 2952

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1. Area edificabile - Trasferimento in cambio di costruzione da realizzarsi - E' permuta o contratto di vendita ed appalto

1. Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un'area fabbricabile in cambio di una costruzione ancora da realizzare a cura e con i mezzi del concessionario integra la permuta di un bene esistente con un bene futuro quando il sinallagma contrattuale consista nel trasferimento della proprietà attuale in cambio di quella della cosa futura; ove invece la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volontà negoziale e la cessione dell'area abbia costituito soltanto il mezzo per conseguire detto obiettivo primario, può essere ipotizzata la ricorrenza di un contratto misto avente gli elementi della vendita e dell'appalto; la relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

1. Conf. Cass. 12 giugno 1987 n. 5147 R ved. Cass. 18 novembre 1987 n. 8487 R (Sussiste la permuta quando il proprietario di un suolo edificabile lo cede ad un'impresa in cambio di appartamenti del costruendo fabbricato). Codice civile Art. 1555 (Applicabilità delle norme sulla vendita) - Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili. 1a. Ved. nota la. a Cass. 1° febbraio 1993 ti. 1221.


C. c. artt. 1555 e 1667

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