Sent.C. Cass. 20/11/1987, n. 8554 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/11/1987, n. 8554

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Cottimo fiduciario - Atto di sottomissione aggiuntivo - Clausola su decorrenza revisione prezzi dopo l'inizio dei lavori - Non è onerosa ex art. 1341 C.c.
1. Con riguardo al cottimo fiduciario, per la realizzazione in economia delle opere pubbliche disciplinate dal R.D. 25 maggio 1895 n. 350, il quale si perfeziona con l'incontro della volontà delle parti, i successivi atti di sottomissione, sottoscritti dal cottimista, integrano patti aggiuntivi di pari natura negoziale, vincolanti per il privato (senza che questi possa invocare eventuali vizi della formazione della volontà dell'Amministrazione, deducibili soltanto dalla stessa); pertanto nel caso in cui uno di detti atti preveda, in deroga alle originarie clausole, la decorrenza della revisione del prezzo da una data posteriore rispetto a quella dell'effettivo inizio dei lavori, il privato, con la firma dell'atto medesimo, resta vincolato a tale diversa decorrenza, indipendentemente dal difetto di una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 C.c. non ricorrendo alcuna delle clausole vessatorie previste dalla norma.

(1) Ved. Cass. 13 febbraio 1982 n. 178. [R=W13F82178] Sulle clausole onerose ved., Cass. 6 novembre 1987 n. 8213 R
C.c. art. 1341; R.D. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD25MA95]

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