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Sent.C. Cass. 05/02/1987, n. 1121

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1. Appalti - Equo compenso - Per difficoltà reperimento manodopera o scioperi - Esclusione.
1. Il disposto dell'art. 1664, 2° c., C.c., che prevede per l'appaltatore un equo compenso per le difficoltà nell'esecuzione dell'opera, si riferisce solo a difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, e può comprendere altre difficoltà di esecuzione dipendenti da cause naturali, ma non può trovare applicazione per quelle provocate da sopravvenienze oggettive di tipo diverso, sebbene produttive di effetti identici od analoghi, quali fatti umani sociali ed economici attinenti al reperimento di manodopera od allo sciopero delle maestranze.

1. Conf. Cass. 14 gennaio 1987 n. 173R, 16 gennaio 1986 n. 227[R=W16GE86227], 26 gennaio 1985 n. 387[R=W26GE85387], 20 febbraio 1984 n. 1201[R=W20F841201] e 1202, [R=W20F841202] 13 marzo 1982 n. 1638,[R=W13M821638] 19 marzo 1980 n. 1818.[R=W19M801818]
C.c. art. 1664

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