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Sent.C. Cass. 09/06/1988, n. 3923

46149 46149
1. Appalti oo.pp. - Equo compenso - Debito di valuta - Determinazione della rivalutazione con gli indici ISTAT - Ammissibilità.
1. L'equo compenso, dovuto all'appaltatore per la cosiddetta sorpresa geologica, cioè per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione per cause geologiche, secondo la previsione dell'art. 1664, 2° c., C.c., integra un debito di valuta e la relativa liquidazione, ove venga effettuata prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore, per poi adeguarli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria, quale mezzo al fine di renderne equo l'ammontare, non comporta un'arbitraria rivalutazione automatica di esso, restando il parametro inflattivo utilizzato quale mero criterio per determinare secondo equità il compenso medesimo.

1. Sull'equo compenso ved. Cass. 5 febbraio 1987 n. 1121 R e 14 gennaio 1987 n. 173 R, 12 aprile 1986 n. 2599 R, 26 gennaio 1985 .
C.c. artt. 1664 2° c., 1208

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