Sent.C. Cass. 06/12/1988, n. 6635 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/12/1988, n. 6635

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1. Danni a terzi - Esecuzione di opere pubbliche - Responsabilità della P.A. - Azione dei privato per risarcimento danni - Giurisdizione A.G.O.
1. La discrezionalità dell'Amministrazione, in tema di criteri e modalità di esecuzione di opere pubbliche, non la sottrae all'osservanza delle specifiche norme e delle comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'incolumità dei terzi e dell'integrità del loro patrimonio, in ossequio al principio fondamentale del neminem laedere; pertanto, ove dette norme o regole siano state violate, con pregiudizio per il privato (nella specie, danni a terreni ed attrezzature turistiche, derivanti da una modificazione delle correnti marine provocata dalla realizzazione di barriere frangiflutto a protezione di sedi stradali), deve riconoscersi al privato medesimo la facoltà di adire il giudice ordinario con azione risarcitoria, vertendosi in materia di fatti illeciti lesivi di diritti soggettivi.

1. Sul diritto soggettivo del privato danneggiato, per l'inosservanza da parte della P.A. del principio del neminem laedere, all'azione di risarcimento danno ved. Cass. 11 gennaio 1988 n. 35 R; S.U. 10 novembre 1982 n. 5916[R=W10N825916], S.U. 16 settembre 1981 n. 5136[R=W16S815136], S.U. 13 luglio 1976 n. 2693.[R=W13L762693]
C.C. art. 2043

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