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28/03/2018

Piemonte: linee di indirizzo per la rimozione dell’amianto in sicurezza

Con Delib. G.R. Piemonte 16/03/2018, n. 34-6629, pubblicata sul BURP 22/03/2018, n. 12, approvate le Linee di indirizzo per la redazione dei Piani di lavoro per la rimozione dell'amianto ai sensi del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Leg.vo 81/2008).

Si ricorda che il Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto per gli anni 2016-2020 è stato approvato con Delib. C.R. Piemonte 01/03/2016, n. 124-7279. Le Linee di indirizzo approvate con Delib. G.R. Piemonte 16/03/2018, n. 34-6629, in attuazione del suddetto Piano, contengono le indicazioni per la redazione dei Piani di lavoro (PDL) per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, sulla base di quanto stabilito dall’art. 256 del D. Leg.vo 81/2008.

La finalità delle Linee di indirizzo è duplice: fornire alle imprese che devono eseguire questa tipologia di lavori indicazioni chiare per la redazione dei Piani di lavoro; omogeneizzare le valutazioni dei Piani che le Strutture S.Pre.S.A.L. delle ASL della Regione Piemonte devono effettuare, nel rispetto della normativa vigente e dell’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati nei lavori di bonifica e la protezione dell’ambiente esterno.

Le Linee di indirizzo dettano disposizioni relative a:
- requisiti delle imprese: i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo dalle imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 commi 5 e 6 del D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152. Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto;
- formazione dei lavoratori: i lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dalla lettera h), comma 2 dell’art. 10 della L. 257/1992;
- restituibilità delle aree bonificate: dopo l'attività di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto che deve essere condotta in tutti i casi dall’impresa esecutrice dei lavori, si dovrà richiedere alla Struttura S.Pre.S.A.L. la certificazione di restituibilità in alcuni casi quali: rimozione amianto in matrice compatta in ambienti confinati; rimozione amianto in matrice friabile; rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati. 

Il provvedimento contiene due schede con il dettaglio delle indicazioni necessarie per la redazione dei Piani di lavoro:

  • Indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta: coperture, camini e tubazioni in cemento-amianto - Le indicazioni della scheda non riguardano la bonifica di tubazioni interrate, per le quali occorre rivolgersi alla Struttura S.Pre.S.A.L. competente per territorio;
  • Indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice friabile  - Le indicazioni della scheda non riguardano la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (esempio polverino), per i quali occorre rivolgersi alla Struttura S.Pre.S.A.L. competente per territorio. 

Dalla redazione