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12/07/2024

Concessioni balneari, legittima l’acquisizione gratuita delle opere non amovibili

Secondo la Corte di giustizia UE, sono legittime le norme italiane che stabiliscono, alla scadenza della concessione, la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili realizzate nell’area concessa.

La vicenda riguardava l’acquisizione dei beni realizzati sul demanio marittimo alla scadenza di una concessione e la conseguente applicazione del canone maggiorato in sede di rinnovo, in applicazione dell’art. 49, R.D. 327/1942 (Codice della navigazione) e dell’art. 1, comma 251 della L. 296/2006.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 49, R.D. 327/1942 (Devoluzione delle opere non amovibili), salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
L’art. 1, comma 251, L. 296/2006, prevede che l’acquisizione al demanio pubblico di beni costruiti dal concessionario comporta l’applicazione agli stessi del canone maggiorato, dato che tali opere sono considerate come pertinenze del demanio pubblico.

Secondo la Corte UE, sent. 11/07/2024, causa C-598/22, tali disposizioni non sono contrarie alle normative europee, ed in particolare all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regola la libertà di stabilimento.
La regola stabilita dal Codice della navigazione è infatti applicabile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano e di conseguenza non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Tutti gli operatori economici devono valutare se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico.
Inoltre, la disposizione sopra menzionata non riguarda, in quanto tale, le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico‑ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano, ma solo l’incameramento immediato e senza compensazione finanziaria delle opere nel demanio pubblico marittimo.
Sul punto è stato precisato che l’appropriazione gratuita e senza indennizzo costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Tale principio implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili.
Conformemente a tale principio, il quadro normativo italiano applicabile ad una concessione di demanio pubblico disciplina, senza alcun possibile equivoco, i termini dell’autorizzazione all’occupazione che viene concessa. Ne consegue che gli operatori non possono ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, il carattere precario dell’autorizzazione all’occupazione e la sua revocabilità.

Infine, la Corte ha spiegato che il rinnovo di una concessione di occupazione del demanio pubblico si traduce nella successione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nella perpetuazione o nella proroga del primo. Tale interpretazione è peraltro idonea a garantire che l’attribuzione di una concessione possa avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su una posizione di parità.

In conclusione, non è contraria al diritto UE la normativa nazionale secondo la quale, alla scadenza della concessione e salva una diversa pattuizione, il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.

Sul tema si veda anche la Nota: Proroghe delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato ne conferma l'illegittimità.

Dalla redazione