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Sent.C. Cass. 22/06/1990, n. 6312

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1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Regole di deontologia - Potere degli ordini professionali di fissarle - Fattispecie di divieto di partecipazione ad un concorso.
1. Il potere degli Ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti (potere discendente, per gli architetti, dagli artt. 5 n. 4 L. 24 giugno 1923 n. 1395, nonché 37, 43 e 45 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537), implica anche la facoltà di valutazione negativa, rispetto a decoro della professione, della partecipazione ad un determinato concorso, e, quindi, rende legittima la diffida ad astenersi da tale partecipazione, che venga impartita, in esito a quella valutazione (dal Consiglio dell'Ordine locale, ovvero, in ipotesi di concorso a carattere nazionale, dal Consiglio nazionale) con la conseguenziale configurabilità di illecito disciplinare in caso di inosservanza della diffida medesima.

1. Conf. Cass. S.U. 15 maggio 1990 n. 4187.R
L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 5;R R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 37, 43 e 45R; Norme deontologiche dell'Ordine degli architetti di Macerata)

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