FAST FIND : GP2247

Sent.C. Cass. 09/07/1991, n. 7543

45441 45441
1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Regole di deontologia - Potere degli ordini professionali - Fattispecie di invito a rinunzia a far parte di commissione edilizia comunale.
1. La fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli ordini professionali, con la conseguenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare. (Nella specie, si trattava dall'art. 35 del Testo unificato delle norme di deontologia per gli architetti, in relazione al quale un iscritto all'albo era stato senza esito invitato a rinunciare a far parte di commissione edilizia comunale).

1. Conf. Cass. S. U. 22 giugno 1990 n. 6312 R e S. U. 15 maggio 1990 n. 4187 R, e Cass. 24 maggio 1975 n. 2104.[R=W24MA752104] Le norme stabilite in detti «Codici» devono essere scrupolosamente osservate dal professionista, che diversamente si espone a gravi sanzioni disciplinari, pregiudizievoli alla propria immagine. Così è stata recentemente inflitta dal Consiglio nazionale architetti la sospensione dell'esercizio della professione per 5 mesi a tre architetti che avevano partecipato ad un concorso di progettazione che una Amministrazione provinciale aveva indetto, malgrado fosse stata diffidata dal farlo dal Consiglio nazionale architetti (ed il provvedimento disciplinare era stato confermato dalla Cass. S.U. 15 maggio 1990 n. 4187, R, ved. anche, per analogo caso, la decisione della Cass. S.U. 22 giugno 1990 n. 6312 R.
L. 24 giugno 1923 n. 1395 art. 5 n. 4; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 37, 43 e 45; Norme deontologiche dell'Ordine degli ingegneri di Arezzo

Dalla redazione