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Sent.C. Cass. 19/04/1983, n. 2698

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Relazione scritta - Deposito - Termine - Carattere ordinatorio - Conseguenze.
1. I termini indicati dall'art. 424 C.p.c., per la presentazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, hanno carattere ordinatorio, perché, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non è comminata per la loro inosservanza alcuna nullità o decadenza, salvo che il ritardato deposito della relazione stessa non precluda alle parti la tempestiva cognizione della consulenza, pregiudicando i diritti della difesa nel senso di determinare l'impossibilità di controdedurre o discutere su circostanze e valutazioni nella consulenza stessa contenute.

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