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Sent.C. Cass. 27/02/1991, n. 2111

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1. Progetto - Compilazione su incarico professionale nullo - Arricchimento senza causa - Azione del professionista nei confronti del Comune - Presupposti - Vantaggio patrimoniale accertabile e riconoscimento dell'utilità dell'opera.
1. L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma è necessario che questo abbia riconosciuto tale utilità o in maniera esplicita con atto formale o in modo implicito mediante l'utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dai suoi organi rappresentativi. In ogni caso è necessario, perché il riconoscimento possa assurgere ad elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, una effettiva utilizzazione della prestazione che integri il requisito obiettivo dell'arricchimento, inteso come vantaggio patrimoniale oggettivamente accettabile. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi in cui un progetto per la realizzazione di una scuola - redatto da un professionista privo di incarico - sia stato trasmesso dal Sindaco, anziché dal competente consiglio comunale, per l'approvazione al comitato tecnico regionale senza tradursi in una concreta realizzazione dell'opera né in un risparmio, da parte dell'ente pubblico, di quella che sarebbe stata la spesa normale per il conseguimento di quel fine.

1. Conf. Cass. 8 gennaio 1979 n. 64[R=W8GE7964], 18 ottobre 1983 n. 6096.[R=W18O836096] Sull'azione per arricchimento senza causa del progettista contro il cliente in generale e del progettista di opera pubblica contro il committente,Cass. 27 febbraio 1991 n. 2111,R 5 marzo 1991 n. 2283[R=W5M912283], 20 marzo 1991 n. 2695[R=W20M912695], S.U. 17 maggio 1991 n. 5520[R=W17MA915520] La sentenza sopra massimata precisa che spetta al Consiglio comunale e non al Sindaco esprimere la volontà del Comune su atti che comportano impegni di spesa.

Dalla redazione