Sent.C. Conti 27/03/1991, n. 37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 27/03/1991, n. 37

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Fasi successive dell'opera - Affidamento all'aggiudicatario originario - Ammissibilità - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Contratto - Fasi successive dell'opera - Affidamento all'aggiudicatario originario - Previsione nel bando di gara - Necessità.
1. Fasi successive della realizzazione di un'opera possono essere affidate ad un unico esecutore sempre che, innanzitutto, i lotti facciano parte di uno stesso «progetto generale esecutivo approvato e parzialmente finanziato», ai sensi dell'art. 12 L. 3 gennaio 1978 n. 1. 2. La lettera d'invito ad una licitazione privata è assimilabile sotto il profilo strutturale e funzionale al bando di gara, il quale tuttavia ha una propria autonomia, in quanto assolve alla funzione di fornire legale conoscenza della possibilità di concorrere all'aggiudicazione di un determinato lavoro e deve comprendere a tal fine tutti gli elementi utili all'operatore per valutare l'opportunità di partecipare alla gara; pertanto, è nel bando di gara che, in primo luogo, deve essere indicato espressamente l'intento dell'amministrazione di procedere all'aggiudicazione di successivi lotti dell'opera, in quanto trattasi di circostanza che potrebbe influire sulla decisione di partecipare o meno alla gara.

1. La Corte dei conti premette, in questa sentenza (Conf. C. Conti, Stato, 2 ottobre 1990 n. 54) [R=WCO2O9054]che la generale competenza dell'Amministrazione ai lavori pubblici in materia di edilizia statale, sancita dal R.D. 18 maggio 1931 n. 544, deve ritenersi derogata ove sopravvengano norme che demandino ad altre Amministrazioni il compito di provvedere agli interventi di cui trattasi.
L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 12R

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