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Sent.C. Stato 16/11/1993, n. 854

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Lotti successivi di progetto generale parzialmente finanziato - Ammissibilità - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Lotti successivi di progetto generale parzialmente finanziato - Affidamento a trattativa privata all'appaltatore primo lotto - Inammissibilità.
1. La possibilità di affidare a trattativa privata lotti successivi di un progetto generale parzialmente finanziato all'aggiudicatario del primo lotto è subordinata alla circostanza che ciò sia espressamente previsto «in occasione del primo appalto» [art. 5 lett. g) L. 8 agosto 1977 n. 5841 o che sia stata «indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto» (art. 12 L. 3 gennaio 1978 n. 1); tale necessità si ricollega alla circostanza che la prospettiva di ricevere l'aggiudicazione di successivi lotti dell'opera è elemento rilevante per la scelta imprenditoriale e pertanto gli interessati alla gara devono essere adeguatamente informati. 2. La procedura della trattativa privata - poiché offre minori garanzie, nell'ambito dei sistemi di scelta dei contraenti, rispetto alle altre procedure, in termini di rispetto del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica amministrazione - ha carattere eccezionale ed è consentita solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, pertanto, poiché la possibilità di affidare a trattativa privata lotti successivi di un progetto generale parzialmente finanziato è subordinata alla circostanza che l'impresa affidataria abbia conseguito il primo appalto in base ad una gara [art. 5 lett. g) L. 8 agosto 1977 n. 584 e 12 L. 3 gennaio 1978 n. 1],. le disposizioni citate, le quali fanno eccezione alle regole generali in materia, non possono essere applicate in via analogica all'ipotesi in cui il primo lotto sia stato a sua volta affidato a trattativa privata (art. 14 Pre-leggi).

1. Ved. C. Conti, Stato 27 marzo 1991 n. 36.[R=WC27M9136] 1. e 2. Ved. C. Conti, Stato 27 marzo 1991 n. 37 R. 1. e 2a. Ved. nota 1a. a Cass. S. U. 6 ottobre 1993 n. 9892.R
1. e 2. Pre-leggi art. 14 ; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 5, lett. g) [R=L58477,A=5]; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 12, 3° c. R

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