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Sent.C. Cass. 02/11/1995, n. 11403

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Criteri ex artt. 2 e 4 tabella allegata al D.P.R. 1988 n. 352 - Applicazione congiunta - Ammissibilità - Condizioni. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Ritardo nell'espletamento dell'incarico per fatti sopravvenuti e non imputabili ex art. 8 L. 1980 n. 319 - Accertamento - Conseguenze.
1. In tema di liquidazione dei compensi a periti e consulenti tecnici, le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) Tabella allegata al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, sono distinte e godono ciascuna di propria autonomia; ne consegue che esse possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il perito od il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie. 2. In tema di liquidazione dei compensi ai periti ed ai consulenti tecnici, la norma di cui all'art. 8 L. 8 luglio 1980 n. 319 va interpretata nel senso che l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a "fatti sopravvenuti e non imputabili" deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di 1/4, applicare le sanzioni previste dai Codici.

2. Conf. Cass. 26 maggio 1994 n. 5164 R
[D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, T.A. artt. 2 e 4 L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 8

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