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Sent. C. Cass. 24/06/2009, n. 14784

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Distanze per la loro apertura e distanze costruzioni dalle vedute - Artt. 905 e 907 C.c. non applicabili 2. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Distanze nuova costruzione da veduta del vicino - Metri tre ex art. 907 C.c. - Condizioni 3. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Divieto di aprire vedute dirette e balconi - Cessa se c’è via pubblica tra i fondi
1. Le distanze per l’apertura di vedute, e le distanze delle costruzioni dalle vedute, previste, rispettivamente, dagli artt. 905 e 907 Cod. civ., non sono applicabili nel caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto. 2. L’obbligo di rispettare la distanza legale di metri tre prevista dall’art. 907 Cod. civ., da parte del proprietario che intenda eseguire una costruzione su un suo fondo, nei confronti del vicino che sullo stesso fondo abbia acquistato il diritto di avere una veduta diretta, viene meno quando tra la veduta ed il fondo vi sia una via pubblica o anche un semplice spiazzo pubblico, e, perché ciò si verifichi, non è peraltro necessario che i due fondi si fronteggino e la via o lo spiazzo pubblico si trovino in mezzo ad essi, sì da farli risultare su fronti opposti, ma è sufficiente che i due fondi siano confinanti con la strada e lo spiazzo pubblico e si trovino in posizione tale da rientrare nella previsione di cui all’art. 907 Cod. civ., e tale ipotesi ricorre anche quando la strada e lo spiazzo pubblico delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall’altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione. 3. Con riguardo alla norma dell’art. 905 Cod. civ., u.c., per cui il divieto di aprire vedute dirette e balconi cessa allorché tra i fondi vi sia una via pubblica, questa non deve necessariamente separare i due fondi, richiedendosi che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione.

1. Conf. Cass. S.U. 4 agosto 1977 n. 3460 [R=W4AG773460]. 2. Conf. Cass. 5 agosto 1992 n. 9297 R; 2 novembre 1974 n. 3351 [R=W2N743351]; 23 marzo 1970 n. 780 [R=W23M70780]; 9 maggio 1967 n. 927 [R=W9MA67927]. 3. Conf. Cass. 12 marzo 1994 n. 2390 R. 1 a 3a. (DIST) - Ved. Cass. 17 aprile 2009 n. 9318 R.
(Cod. civ. artt. 905 e 907) (Cod. civ. art. 907) (Cod. civ. art. 905, u.c.)

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