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Sent. C. Cass. 22/02/1994, n. 1693

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Laterali ed oblique - Art. 906 C.c. - Violazione - Diritti del vicino - Arretramento od accorgimenti che evitino la veduta - Necessità - Congruità dell'accorgimento - Apprezzamento del giudice.
1. L'art. 906 C.c. assoggetta l'apertura di vedute laterali ed oblique sul fondo contiguo alla distanza di cm. 75 da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto, attribuendo al vicino, in caso di violazione, il diritto di agire per ottenere la condanna al ripristino della distanza legale inosservata, mediante arretramento della finestra o dello sporto da cui le vedute siano esercitate od esercitabili, ovvero in alternativa, e sempreché il convenuto ne abbia fatta espressa richiesta, attraverso l'adozione di specifici ed opportuni accorgimenti (quali la collocazione di pannelli stabili in vetro retinato opaco) idonei ad evitare che tali vedute siano esercitabili a distanza inferiore a quella legale; l'apprezzamento circa l'adeguatezza dei correttivi concretamente adottati è riservato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato.

1. Conf. Cass. 25 luglio 1984 n. 4345[R=W25L844345], 21 aprile 1981 n. 2338.[R=W21A812338]
C.c. art. 906

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