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Sent. C. Cass. 03/04/1999, n. 3275

47089 47089
1. Edilizia ed urbanistica Vedute Distanza ex art. 905 Cod. civ. Eccezione solo per fondi divisi da strada pubblica.
1. L'art. 905 Cod. civ. nel salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini, impone un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi anche quando la veduta è limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato vicino; prescinde inoltre dal danno in concreto derivante dalla sua violazione e viene meno solo quando tra i fondi vi sia una strada pubblica. (Nella specie, la Corte suprema ha ritenuto irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 905 Cod. civ., che il fondo interessato dalle vedute avesse una potenzialità edificatoria tale da consentire solo l'edificazione di una costruzione priva di vantaggio economico).

1a. (LUX.1) - L'obbligo di rispetto delle distanze a salvaguardia contro le vedute ex art. 905 Cod. civ. non sussiste - ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo - per i fondi confinanti con strada pubblica. Ved. Cass. 12 marzo 1994 n. 2390R.
(Cod. civ. art. 905)

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