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Sent. C. Cass. 11/08/1997, n. 7466

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fabbrica pericolosa - Esecuzione a distanza non regolamentare - Ordine di demolizione necessario.
1. Nel caso in cui sussista violazione della distanza stabilita da un regolamento per una fabbrica pericolosa (art. 890 Cod. civ.), la presunzione di pericolosità è iuris et de iure e pertanto, ai sensi dell'art. 872, 2° c., Cod. civ., ne va ordinata l'eliminazione, indipendentemente dallo stabilire se tale regolamento è integrativo o no delle disposizioni del Codice civile.

1. La presunzione iuris et de iure è la presunzione legale assoluta cioè la presunzione che non ammette la prova contraria (come si ha, p.e., nell'art. 232 Cod. civ. sulla durata della gestazione), a differenza della presunzione legale relativa che invece ammette la prova contraria (come si ha, p.e., nell'art. 1142 Cod. civ. sulla presunzione di possesso intermedio: «Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio»). Codice civile: Art. 872 (Violazione delle norme per l'edilizia) - 2° comma - Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate. Art. 890 (Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi) - Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. In materia di distanze di sicurezza da fabbriche o depositi pericolosi, ved. C. Stato IV 13 novembre 1995 n. 1556 , R Cass. 16 giugno 1992 n. 7411 R, 23 maggio 1992 n. 6217 [R=W23MA926217], S.U. 20 febbraio 1992 n. 2092 R sulla distanza minima delle abitazioni prescritta per la costruzione di un impianto di depurazione, S.U. 12 giugno 1990 n. 5714 [R=W12G905714] sull'azione di un privato contro un Comune per l'installazione di una discarica di rifiuti in prossimità della sua abitazione (il privato aveva chiesto la chiusura della discarica al fine di evitare esalazioni pregiudizievoli e il risarcimento del danno), 28 gennaio 1985 n. 432 (Riguarda un impianto di riscaldamento installato da un condomino nel sottosuolo di un cortile interno in fabbricato condominiale: la caldaia, il bruciatore e il deposito del carburante non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 889 Cod. civ. sulle distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi, bensì sono soggetti alla norma dell'art. 890 Cod. civ. sulle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi e pericolosi).
Cod. civ. artt. 872, 2° c., e 890

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