Sent.C. Cass. 04/02/1992, n. 1220 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/02/1992, n. 1220

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Decreto del giudice Impugnazione da parte P.M. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione «a percentuale» - Art. 4 D.P.R. 1988 n. 352 - Previsione di uno scaglione massimo - Questione di legittimità ex art. 36 Cost. - Infondatezza.
1. Con riguardo al ricorso al tribunale, proposto dal P.M. contro il decreto del giudice istruttore di liquidazione del compenso al perito, la tempestività del ricorso stesso va riscontrata con riferimento alla data del suo deposito in cancelleria, mentre non rileva, alla stregua dell'unicità di tale ufficio, che l'atto sia stato ricevuto da un cancelliere diverso da quello incaricato dalla tenuta dell'apposito registro. 2. In tenia di liquidazione «a percentuale» del compenso spettante ai periti l'art. 4 del D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, il quale fissa uno scaglione massimo oltre il quale il valore non incide sulla liquidazione medesima, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 36 Cost., sulla proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità della prestazione, trattandosi di previsione operante solo nell'ambito del lavoro subordinato.


(Cost. art. 36; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352)R

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