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Sent.C. Cass. 05/08/1992, n. 9293

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Spese sostenute dal C.T.U. Rimborsabilità - Condizioni 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Onorario fisso o variabile ex artt. 5 e 4 D.P.R. 1983 n. 820 - Presupposti rispettivi - Incarico di valutare il reddito aziendale e ricostruire la contabilità - Calcolo dell'onorario - Criterio della percentuale per scaglioni - Applicabilità
1. Le spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice sono rimborsabili a prescindere da una specifica preventiva autorizzazione, quando, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano ritenute necessarie ai fini delle indagini e dell'adempimento dell'incarico. 2. In tema di onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, le attività compensate con onorario fisso ai sensi dell'art. 5 (che si riferisce alla perizia ed alla consulenza tecnica in materia di inventato, rendiconti e situazioni contabili) si distinguono da quelle compensate con un onorario variabile ai sensi dell'art. 4 (che riguarda la consulenza in materia di bilancio e conto profitti e perdite) perché le prime sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti ed in operazioni di contabilizzazione, mentre le seconde sono configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti; ne consegue che l'onorario deve essere calcolato secondo il criterio della percentuale per scaglioni previsto dall'art. 4 cit., quando l'incarico conferito al C.T. U. abbia avuto ad oggetto l'accertamento e la valutazione del reddito aziendale per un lungo arco di tempo e la ricostruzione sulla base dei documenti prodotti della relativa contabilità.

2. Ved. Cass. 17 novembre 1990 n. 11118 R sulla applicabilità del criterio di determinazione in base alle vocazioni previsto dall'art. 4 L. 8 luglio 1980 n. 319 in tutti i casi in cui manchi una specifica previsione della tariffa. 1 compensi del C.T.U. stabiliti nel D.P.R. 1983 n. 820 sono stati adeguati col D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352
D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820[R=DPR82083]

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