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25/01/2018

Sicilia, lavori in zone sismiche: tutti gli effetti della sent. Cost. 232/2017

Pubblicata sul sito del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato Infrastrutture e mobilità la Nota 04/01/2018, prot. n. 1651 che chiarisce gli effetti della Sent. Corte Cost. 232/2017 in materia sui procedimenti pendenti per i lavori nelle località sismiche.

La Nota Ass.R. Sicilia 04/01/2018, n. 1651 chiarisce gli effetti della Sent. Corte Cost. 08/11/2017, n. 232 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della L.R. Sicilia 16/2016 (commi 1 e 3), relativamente ai titoli abilitativi per gli interventi edilizi nelle località sismiche - sulle procedure in corso, al fine di impartire le ulteriori, rispetto a quanto già previsto dalla Nota Ass.R. Sicilia 09/11/2017, n. 221557/DRT, e necessarie disposizioni operative agli Uffici provinciali del Genio Civile.

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROCEDURE SISMICHE REGIONE SICILIA - Si ricorda che la Sent. Corte Cost. 08/11/2017, n. 232 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della L.R. Sicilia 16/2016 (comma 1), il quale, in combinato disposto con l’articolo 32 della L.R. Sicilia 7/2003, consentiva in estrema sintesi, di dare il via ai lavori in zona sismica con il semplice deposito del progetto, quindi anche prima di aver ricevuto l’autorizzazione, nonché un meccanismo di silenzio assenso in base al quale, decorsi 60 giorni dalla presentazione del progetto l’autorizzazione si intendeva rilasciata.

EFFETTI DELLA SENTENZA 232/2017 E PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE - Con Nota Ass.R. Sicilia 09/11/2017, prot. n. 221557/DRT il Dipartimento regionale tecnico aveva già fornito le prime indicazioni conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 (commi 1 e 3). La Nota aveva stabilito che con effetto immediato, pertanto a far data dal 09/11/2017, gli Uffici provinciali dovevano sospendere le procedure di cui all'articolo 32 della L.R. Sicilia 19/05/2003, n. 7 applicando invece le ordinarie disposizioni dettate in ambito nazionale dall'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 precisando che l’applicabilità dell’articolo del Testo unico dell’edilizia in ambito regionale decorreva, in ogni caso, dal giorno della pubblicazione della sentenza sulla G.U. (pubblicazione avvenuta il 15/11/2017).

EFFETTI DELLA SENTENZA 232/2017 SUI PROCEDIMENTI PENDENTI - La Nota Ass.R. Sicilia 04/01/2018, n. 1651, fornisce ulteriori indicazioni che gli Uffici competenti devono seguire per i procedimenti pendenti.
Il provvedimento distingue, sostanzialmente, due diverse situazioni:
1. pratiche sismiche per le quali il deposito del progetto è avvenuto prima del 16/09/2017 (ovvero 60 giorni prima della sentenza costituzionale, e quindi pratiche per le quali si era già formato il silenzio assenso alla data del 15/11/2017, di pubblicazione della suddetta sentenza): queste pratiche, se non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione atti, devono ritenersi concluse;
2. pratiche sismiche per le quali il deposito del progetto è avvenuto a partire dal 16/09/2017 (per le quali non si era ancora formato il silenzio assenso alla data del 15/11/2017, di pubblicazione della suddetta sentenza): gli Uffici del Genio Civile devono provvedere a concluderle, prioritariamente e con l'urgenza del caso con il rilascio del provvedimento di autorizzazione espresso, ponderando il rischio di esposizione a contenziosi con la tutela del bene protetto dalla sentenza costituzionale e rappresentato dalla “incolumità pubblica”.
 

Dalla redazione