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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 30/07/1996, n. 918
Sent. C. Stato 30/07/1996, n. 918
Sent. C. Stato 30/07/1996, n. 918
Appalti e contratti pubblici - Gare - ATI - Importo lavori di iscrizione - Art. 5, L. 57/1962 - Inapplicabilità. 2. Appalti e contratti pubblici - Gare - ATI - Requisiti di ammissione - Iscrizione a classifica non corrispondente a un quinto - Coefficiente di aumento ex art. 5, L. 57/1962 - Inapplicabilità.1. In base all'esatta interpretazione dell'art. 21, L. 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'art. 9, L. 3 gennaio 1978, n. 1, nella parte in cui, dopo aver previsto che ogni impresa riunita in associazione temporanea deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, stabilisce che "in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori", alle imprese riunite non è applicabile l'art. 5, L. 10 febbraio 1962, n. 57 (nel testo modificato dall'art. 2, L. 29 marzo 1965, n. 203), secondo cui, in materia di appalto di opere pubbliche, i costruttori possono assumere lavori d'importo pari a quello per cui sono iscritti nell'Albo Nazionale, aumentato di un quinto. 2. Con riguardo all'individuazione della capacità tecnico-finanziaria delle imprese costituite in raggruppamento il requisito dell'iscrizione nella classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori da appaltare non è soddisfatto mediante l'applicazione del c.d. coefficiente di aumento di cui all'art. 5, L. 10 febbraio 1962, n. 57, applicandosi nella specie l'art. 21 L. 8 agosto 1977, n. 584 il quale stabilisce che "in ogni caso" la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo complessivo dell'appalto. Vedi anche Cons. Stato, ad. plen., sent. 27 novembre 1990, n. 10. L. 10 febbraio 1962, n. 57, art. 5; L. 29 marzo 1965, n. 203, art. 2; L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 21; L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 9; L. 10 febbraio 1962, n. 57, art. 5; L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 21. |
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