Sent. C. Stato 07/02/2000, n. 665 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 07/02/2000, n. 665

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Impianti pericolosi - Osservanza art. 890 Cod. civ. - Necessità - Non sono impedite costruzioni limitrofe.
1. Per un impianto di gas propellente liquido il titolare ha l'obbligo di osservare le prescrizioni dell'art. 890 Cod. civ. (sul rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti o, comunque, di quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno di solidità, salubrità e sicurezza, da parte di chi intende depositare materiali nocivi o pericolosi vicino al confine) sia che esistano, o meno, manufatti nel fondo finitimo a quello in cui si vuole realizzare il deposito di tali idrocarburi; resta ferma peraltro la prescrizione dell'art. 39 D.M. 31 luglio 1934, per cui il detto titolare è tenuto a predisporre una zona di protezione, anche (art. 46) con muri tagliafuoco, per rimediare all'eventuale violazione delle distanze minime; ma egli non può invocare l'art. 890 per pretendere che non vengano rilasciate concessioni edilizie su un terreno confinante.

1a. (DIST.5A) In materia di distanze di sicurezza da fabbriche o depositi pericolosi, ved. Cass. 11 agosto 1997 n. 7466R (Necessità di ordine di demolizione di fabbrica pericolosa costruita a distanza non regolamentare).
(Cod. civ art. 890; D.M. 31 luglio 1934, artt. 39 e 46)R

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