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Sent.C. Cass. 05/07/1999, n. 6952

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1. Appalti oo.pp. Controversie Pagamento interessi moratori sul compenso maturati dopo il collaudo Giurisdizione A.G.O. e non di arbitri Criterio distintivo.
1. La domanda di pagamento degli interessi moratori sul compenso dovuto dall'ente territoriale all'appaltatore di un'opera pubblica, maturati dopo l'espletamento del collaudo di essa senza riserve, esaustivo perciò di ogni aspetto concernente l'esecuzione del contratto di appalto, spetta alla competenza del giudice ordinario, e non al collegio arbitrale, al quale per contratto, ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, siano deferite le controversie tra P.A. e appaltatore, in quanto il criterio per stabilire la competenza è costituito dalla natura della questione, appartenente al giudice ordinario se conseguente al negozio di accertamento consistente nel collaudo; agli arbitri se attinente a punti contemplati nel contratto di appalto, ancorché controversi dopo il collaudo, con la prevalenza, in caso dubbio, della competenza ordinaria, essendo quella arbitrale derogatoria di essa.

1. Ved Cass. 29 maggio 1997 n. 4740R e S.U. 27 febbraio 1979 n. 1271[R=W27F791271].
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 43)[R=DPR106362,A=43]

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