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Sent. C. Stato 12/02/1997, n. 108

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Misure di salvaguardia - Obbligo di applicazione escluso per opere di interesse comunale.
1. Le misure di salvaguardia di cui all'art. 10 quinto comma L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 3 L. 6 agosto 1967 n. 765, e all'articolo unico L. 3 novembre 1952 n. 1902, sono obbligatorie nei confronti delle istanze di concessione di costruzione che risultino difformi dalla disciplina dettata dal piano regolatore in itinere, ed hanno lo scopo di evitare che il nuovo assetto del territorio, programmato dal Comune ma ancora all'esame dell'Autorità regionale, possa essere compromesso da un'edificazione privata realizzata medio tempore e con esso contrastante, ancorché rispettosa delle prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico vigente; pertanto, tali misure non sono applicabili alle opere pubbliche di interesse del Comune che, per la loro natura, non sono soggette a concessione edificatoria da parte dello stesso Comune che lo ha valutato e deliberato, per cui la loro approvazione, ove intervenuta successivamente all'adozione del nuovo piano regolatore generale, sta a significare un giudizio positivo da parte dell'organo consiliare sulla persistente attualità dell'interesse pubblico che sono chiamate a soddisfare, giudizio al quale il Sindaco, responsabile dell'applicazione delle misure soprassessorie ma al tempo stesso componente-presidente dell'organo consiliare, è tenuto ad attenersi.

1. Sulle misure di salvaguardia in argomento ved. C. Stato IV 11 gennaio 1993 n. 12 R, VI 5 dicembre 1992 n. 972, [R=WCS5D92972] V 30 settembre 1992 n. 885 R, V 31 marzo 1992 n. 264[R=WCS31M92264], VI 27 maggio 1991 n. 328[R=WCS27MA91328], V 12 maggio 1987 n. 279.[R=WCS12MA87279]
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10, 5° c.R; L. 3 novembre 1952 n. 1902R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 3R

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