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11/01/2018

Equo compenso per i professionisti rafforzato dalla Legge di bilancio 2018

Il comma 487 dell'art. 1 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha modificato l’art. 13-bis della L. 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali.

Si tratta della disposizione volta a garantire al professionista il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. “forti”, come banche e assicurazioni).
L'equo compenso - introdotto nella legge sulla professione forense dall’art. 19-quaterdecies del D.L. 148/2017, ma applicabile anche alle altre professioni - viene modificato e di fatto estremamente rafforzato tramite le modifiche qui di seguito segnalate:

- un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti dai decreti ministeriali attuativi del D.P.R. 137/2012 (nel caso dei tecnici il riferimento è al D.M. 140/2012), dal momento che il compenso deve ora essere conforme ai suddetti parametri (e non come prima semplicemente tenerne conto);

- l’estensione della presunzione assoluta di vessatorietà ad ulteriori clausole, che mantengono pertanto tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;

- l’eliminazione della possibilità di evitare l’equo compenso sulla base di una specifica trattativa e approvazione;

- l’eliminazione della previsione in base alla quale l’azione di nullità poteva essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull’equo compenso (conseguentemente l’azione di nullità diviene imprescrittibile).

In allegato il testo coordinato dell'articolo sull'equo compenso.

Dalla redazione