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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 15/11/1988, n. 35
L. P. Trento 15/11/1988, n. 35
- L.P. 23/08/1993, n. 18
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- L.P. 01/08/2011, n. 12
- L.P. 30/12/2015, n. 21
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L.P. 29/12/2017, n. 18
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Art. 1 - Finalità1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con gli indirizzi del programma di svi |
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Art. 2 - Programmazione degli interventi1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione: N2 a) “le priorità degli interventi, eventualmente” N3 in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi alla localizzazione delle stesse; b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile; c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile; d) i crite |
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Art. 4 - Iniziative ammesse alle agevolazioni1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse per: a) realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché potenziamento e ammodernamento di quelli esistenti, anche per effetto di interventi dovuti in forza di legge; |
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Art. 6 - Agevolazioni1. Ai soggetti che attuino le iniziative indicate all'articolo 4 possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) per gli investimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 4, con esclusione dei centri per lo sci da fondo realizzati da enti pubblici o loro consorzi, contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile; per i medesimi investimenti, qualora rivestano rilevante interesse pubblico, e quando trattasi di organici sistemi di collegamento tra zone sciistiche e tra queste ed i centri abitati, oltreché per iniziative richiedenti particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 15 punti percentuali "per la realizzazione dei bacini idrici multifunzionali a favore di impianti funiviari di interesse loca |
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Art. 6-bis - Presentazione e valutazione delle domande |
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Art. 8 - Obbligo dei richiedenti1. La concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo: a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 2, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore; |
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Art. 8-bis - Sanzioni1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati ceduti o distolti dalla destinazione prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8 i relativi contributi sono revocati e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere. 2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito. 3. Nel caso in cui i ben |
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Art. 8 ter - Sostegno alla progettazione di progetti di riconversione dell'economia turistica1. La Provincia può finanziare la predisposizione di progetti volti a creare le condizioni per dismettere o riconvertire, in tutto o in parte, impianti di risalita in zone del territorio provinciale nelle quali, anche in relazione alla necessità d |
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Art. 9 - Abrogazione1. È abrogata la legge provinciale 27 ottobre 1977 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. |
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Art. 10 - Disposizioni transitorie1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, prescindendosi da quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5. A tal fine possono essere considerate anche le spese per iniziative di cui all'articolo 4 relative a investimenti complessivi di importo non inferiore a 100.000.000 sostenute nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non erano previste provvidenze da parte della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni. |
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Art. 11 - Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 «Nuovi interventi per la realizzazione di impianti sportivi»1. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 è inserito il seguente comma: |
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Art. 12 - Autorizzazioni di spesa1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative alle piste da sci, è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. |
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Art. 13 - Art. 14 Omissis |
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19/12/2024
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