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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Codice ambientale, tutte le modifiche introdotte dal D. Leg.vo 15/11/2017, n. 183
PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ - L’art. 1 del D. Leg.vo 183/2017 apporta modifiche alle norme del Titolo I della Parte Quinta del Codice dell’ambiente, che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività, al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2015/2193/UE relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché di perseguire gli obiettivi indicati dai criteri di delega. La gran parte delle disposizioni necessarie al recepimento delle norme della Direttiva citata è contenuta nel numero 3) della lettera g) dell'articolo 1, che inserisce nel testo del Codice dell’ambiente il nuovo articolo 273-bis, il quale disciplina i medi impianti di combustione (i.e. gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW).
Ulteriori norme funzionali al recepimento della direttiva sono contenute nella lettera b), che recepisce le nuove definizioni introdotte dalla direttiva stessa. Degne di nota anche le novità introdotte dalla lettera f) che modifica l’art. 272 del Codice dell’ambiente e introduce un nuovo articolo (art. 272-bis), sulle emissioni odorigene degli stabilimenti.
IMPIANTI TERMICI CIVILI E COMBUSTIBILI - L’art. 2 del D. Leg.vo 183/2017 modifica i Titoli II e III della Parte Quinta del Codice, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili. Si modifica, tra l’altro, l'articolo 282 del Codice dell’ambiente, si interviene sull'articolo 283 dello stesso Codice con nuove definizioni di "medio impianto termico civile" e di "autorità competente". Si apportano inoltre modifiche all'art. 284 in materia di autorizzazioni e registrazioni degli impianti e all’articolo 286 relativo ai valori limite di emissione, all’art. 288 relativo alle sanzioni e ai controlli, all’art. 290 e all’art. 294 in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione.
VALORI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI - L’articolo 3 del D. Leg.vo 183/2017 modifica in più punti l’Allegato I alla Parte Quinta del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea e dettando norme per l’applicazione dei nuovi valori limite di emissione e per l’adeguamento a tali valori da parte degli impianti esistenti. Ulteriori modifiche all’Allegato I sono volte ad adeguare le disposizioni alla nuova disciplina, nonché ad elencare gli elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva.
ULTERIORI MODIFICHE - L'articolo 4 del D. Leg.vo 183/2017, reca modifiche ai seguenti allegati della Parte Quinta del Codice dell’ambiente:
- allegato IV, parte I, relativo agli impianti che non sono assoggettati ad autorizzazione alle emissioni in - atmosfera in quanto scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- allegato V, in materia di emissioni di polveri e sostanze organiche liquide;
- allegato VI, recante i criteri per la valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
- allegato IX, parte III, sui limiti di emissione degli impianti termici civili.
TUTTI GLI ARTICOLI E LE PARTI MODIFICATE - Di seguito il dettaglio di tutti gli articoli e allegati modificati del D. Leg.vo 152/2006:
- Articolo 267, comma 4, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 268, comma 1, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 269, commi 1-bis, 2-bis, 4, 6, 8 e 9, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 270, commi 1, 3 e 8-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 271, commi 2, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis e 20-ter, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 272, commi 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5 e 5-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 272-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 273, commi 9 e 13, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 273-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 274, commi 2, 3, 8-bis e 8-ter, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 275, comma 6, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 276, comma 6, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 277, comma 7, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 278, comma 1-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 279, commi 1, 2, 2-bis, 3 e 7, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 280, comma 1, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 281, commi 1, 2, 4, 6 e 9, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 282, commi 2 e 2-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 283, comma 1, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 284, commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 285, comma 1, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 286, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 4, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 288, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 8-bis e 8-ter, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 290, commi 3 e 4, D. Leg.vo 152/2006;
- Articolo 294, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato I alla Parte Quinta, Parte I, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato I alla Parte Quinta, Parte III, paragrafi 1, 2, 3 e 4, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato I alla Parte Quinta, Parte IV, Sezione 1, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato I alla Parte Quinta, Parte IV, Sezione 2, paragrafo 2.6, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato I alla Parte Quinta, Parte IV-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato IV alla Parte Quinta, Parte I, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato V alla Parte Quinta, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato VI alla Parte Quinta, rubrica, punti 1.1, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.4, 5-bis, 5-bis.1, 5-bis.2, 5-bis.3, 5-bis.4, 5-bis.5, 5-bis.6, 5-bis.7, 5-bis.8, 5-bis.9, 5-bis.10, 5-bis.11, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato VI alla Parte Quinta, Appendice 4-bis, D. Leg.vo 152/2006;
- Allegato IX alla Parte Quinta, Parte III, D. Leg.vo 152/2006.