Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Il Decreto, che entra in vigore il 19/12/2017, apporta una lunga serie di modifiche ed integrazioni al Codice dell'ambiente (D. Leg.vo 152/2006) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2015 (L. 170/2016). Tale articolo reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della Dir. UE 25/11/2015, n. 2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
In particolare, il Decreto apporta modifiche alla Parte Quinta del Codice dell'ambiente, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera:
al Titolo I, che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività;
al Titolo II, in materia di impianti termici civili;
al Titolo III, in materia di combustibili.
Il provvedimento inoltre modifica in più punti l’Allegato I alla Parte Quinta del Codice dell'ambiente, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti e reca modifiche agli allegati IV, V, VI e IX della medesima Parte Quinta del Codice dell'ambiente.
Articolo 267, comma 4; articolo 268, comma 1; articolo 269, commi 1-bis, 2-bis, 4, 6, 8 e 9; articolo 270, commi 1, 3 e 8-bis; articolo 271, commi 2, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis e 20-ter; articolo 272, commi 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5 e 5-bis; articolo 272-bis; articolo 273, commi 9 e 13; articolo 273-bis; articolo 274, commi 2, 3, 8-bis e 8-ter; articolo 275, comma 6; articolo 276, comma 6; articolo 277, comma 7; articolo 278, comma 1-bis; articolo 279, commi 1, 2, 2-bis, 3 e 7; articolo 280, comma 1; articolo 281, commi 1, 2, 4, 6 e 9; articolo 282, commi 2 e 2-bis; articolo 283, comma 1; articolo 284, commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater; articolo 285, comma 1; articolo 286, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 4; articolo 288, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 8-bis e 8-ter; articolo 290, commi 3 e 4; articolo 294; Allegato I alla Parte Quinta, Parte I; Allegato I alla Parte Quinta, Parte III, paragrafi 1, 2, 3 e 4; Allegato I alla Parte Quinta, Parte IV, Sezione 1; Allegato I alla Parte Quinta, Parte IV, Sezione 2, paragrafo 2.6; Allegato I alla Parte Quinta, Parte IV-bis; Allegato IV alla Parte Quinta, Parte I; Allegato V alla Parte Quinta; Allegato VI alla Parte Quinta, rubrica, punti 1.1, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.4, 5-bis, 5-bis.1, 5-bis.2, 5-bis.3, 5-bis.4, 5-bis.5, 5-bis.6, 5-bis.7, 5-bis.8, 5-bis.9, 5-bis.10, 5-bis.11; Allegato VI alla Parte Quinta, Appendice 4-bis; Allegato IX alla Parte Quinta, Parte III.
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
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42707164284687
Art. 1 - Modifiche al Titolo I
della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni
1) alla lettera m-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8.»;
2) la lettera aa-bis) è sostituita dalla seguente:
«aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustione è, in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;»;
3) alla lettera gg), le parole: «non inferiore a 50MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 50MW.»;
4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti:
«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:
1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);
gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;
gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;
gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;
gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;
gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare;»;
5) dopo la lettera rr) è inserita la seguente:
«rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la raffinazione di oli minerali o gas;»;
6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:
«eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;
eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;
eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo;
eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86;
eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, contenente non più del 20% in volume di inerti e altri costituenti;
eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione;
eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2);
eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo 183, comma 1, lett. a);»
c) all'articolo 269:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»;
3) al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio» e la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire.»;
4) al comma 6:
4.1) le parole: «La messa in esercizio deve essere comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata»;
4.2) le parole: «L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all'autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni»;
4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia controllata» sono sostituite dalle seguenti: «periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto,»;
4.4) le parole: «tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.» sono soppresse;
5) al comma 8 l'ultimo periodo è soppresso;
6) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.»;
d) all'articolo 270:
1) al comma 1, dopo le parole: «In sede di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 272,»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 8-bis) è sostituito dal seguente:
«8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste all'articolo 273, commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis, commi 8 e 9.»;
e) all'articolo 271:
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Art. 2 - Modifiche ai Titoli II
e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni
«2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.»;
2), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286. L'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio è accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione.»;
b) all'articolo 283:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;»;
1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;»;
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Art. 3 - Modifiche all'allegato
I, Parti I, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Parte I è sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato I al presente decreto.
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Art. 4 - Modifiche agli
allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
a) alla lettera v-bis) le parole: «per corpo essiccante» sono soppresse;
b) alla lettera bb) le parole: «pari o» sono soppresse;
c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»;
d) alla lettera ii) le parole: «5 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»; le parole «2,5 MW» sono sostituite dalle seguenti «1 MW»;
e) alla lettera jj), il secondo periodo è soppresso;
f) alla lettera kk-bis), le parole: «Sono comunque sempre escluse» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse»;
g) la lettera kk-ter) è sostituita dalla seguente:
«kk-ter: Frantoi di materiali vegetali»;
h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti:
«kk-quater) Attività di stampa «3d» e stampa «ink jet»;
kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.»
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Art. 5 - Norme finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino so
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42707164284692
Art. 6 - Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amm
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Allegato I - Parte I
dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
Parte I - Disposizioni generali
1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di emissione per le sostanze inquinanti, nella Parte III, i valori di emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III i valori di
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42707164284694
Allegato II - Paragrafi 1, 2 e
3 della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW
1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale (MW)
≤5
>5
polveri
100-150 mg/ Nm3
50 mg/Nm3
COV
50 mg/Nm3
50 mg/ Nm3
ossidi di azoto (NO2)
650 mg/Nm3
650 mg/Nm3
ossidi di zolfo (SO2)
600 mg/Nm3 per gli impianti a letto fluido
2000 mg/Nm3 per tutti gli altri impianti
I valori si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale (MW)
≤1 ÷ ≤5
>5
polveri
50 mg/Nm3
30 mg/Nm3 [1]
COV
50 mg/Nm3
50 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2)
650 mg/Nm3
650 mg/Nm3
ossidi di zolfo (SO2)
1.100 mg/Nm3 [2]
400 mg/Nm3 [3]
[1] 50 mg/Nm3 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.
[2] 600 mg/Nm3 per gli impianti a letto fluido.
[3] 1.100 mg/Nm3 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW (600 mg/Nm3 per quelli a letto fluido).
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale (MW)
≥1 ÷ ≤5
>5
polveri
50 mg/Nm3
20 mg/Nm3 [1]
COV
50 mg/Nm3
50 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2)
500 mg/Nm3
300 mg/Nm3
ossidi di zolfo (SO2)
400 mg/Nm3
400 mg/Nm3
[1] 50 mg/Nm3 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.
Potenza termica nominale (MW)
>0,15 ÷ ≤3
>3 ÷ ≤6
>6 ÷ ≤20
>20
polveri [1]
100 mg/Nm3
30 mg/Nm3
30 mg/Nm3
30 mg/Nm3
carbonio organico totale (COT)
-
-
30 mg/Nm3
20 mg/Nm3
10 mg/Nm3 [2]
monossido di carbonio (CO)
350 mg/Nm3
300 mg/Nm3
200 mg/Nm3
150 mg/Nm3 [2]
200 mg/Nm3
100 mg/Nm3 [2]
ossidi di azoto (NO2)
500 mg/Nm3
500 mg/Nm3
400 mg/Nm3
300 mg/Nm3 [2]
300 mg/Nm3
200 mg/Nm3 [2]
ossidi di zolfo (SO2)
200 mg/Nm3
200 mg/Nm3
200 mg/Nm3
200 mg/Nm3
[1] 200 mg/Nm3 per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW.
[2] Valori medi giornalieri.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale (MW)
>0,15 ÷ <1
≥1 ÷ ≤5
>5 ÷ ≤20
>20
polveri [1] [2]
75 mg/Nm3
45 mg/Nm3 [3]
45 mg/Nm3
30 mg/Nm3
30 mg/Nm3 [*]
carbonio organico totale (COT)
-
-
45 mg/Nm3
30 mg/Nm3
monossido di carbonio (CO)
525 mg/Nm3
450 mg/Nm3
300 mg/Nm3
300 mg/Nm3
ammoniaca [4]
7,5 mg/Nm3
7,5 mg/Nm3
7,5 mg/Nm3
7,5 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2) [2]
650 mg/Nm3
650 mg/Nm3
600 mg/Nm3
450 mg/Nm3
525 mg/Nm3 [*]
450 mg/Nm3 [*]
300 mg/Nm3 [*][5]
300 mg/Nm3 [*][5]
ossidi di zolfo (SO2) [2] [6]
225 mg/Nm3
200 mg/Nm3
200 mg/Nm3
200 mg/Nm3
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 150 mg/Nm3 per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW.
[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm3 per le polveri, 200 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm3 per gli ossidi di zolfo.
[3] 50 mg/Nm3 per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW.
[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media oraria.
[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale (MW)
>0,15 ÷ ≤0,5
>0,5 ÷ <1
≥1 ÷ ≤5
>5 ÷ ≤20
>20
polveri [1] [2]
75 mg/Nm3
60 mg/Nm3
45mg/Nm3 [3]
30 mg/Nm3
20 mg/Nm3
45 mg/Nm3 [*]
45 mg/Nm3 [*]
15 mg/Nm3 [*]
15 mg/Nm3 [*]
15 mg/Nm3 [*]
carbonio organico totale (COT)
75 mg/Nm3
75 mg/Nm3
45 mg/Nm3
30 mg/Nm3
15 mg/Nm3
monossido di
carbonio (CO)
525 mg/Nm3
375 mg/Nm3
375 mg/Nm3
300 mg/Nm3
225 mg/Nm3
ammoniaca [4]
7,5 mg/Nm3
7,5 mg/Nm3
7,5 mg/Nm3
7,5 mg/Nm3
7,5 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2) [2]
500 mg/Nm3
500 mg/Nm3
500 mg/Nm3
300 mg/Nm3 [5]
300 mg/Nm3 [5]
300 mg/Nm3 [*]
ossidi di zolfo (SO2) [2] [6]
150 mg/Nm3
150 mg/Nm3
150 mg/Nm3
150 mg/Nm3
150 mg/Nm3
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni
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42707164284695
Allegato III - Parte IV-bis
dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
Parte IV-bis - Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili
1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione:
a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabiliment
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42707164284696
Allegato IV - Appendice 4-bis
dell'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n.
152/2006
Appendice 4-bis - Schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione (punto 5-bis.2)
- punti di emissione e origine delle relative emissioni;
- indice di disponibilità mensile delle medie orarie;
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42707164284697
Allegato V - Parte III
dell'allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
Parte III - Valori di emissione
Sezione 1 - Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas
1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti all'allegato X diversi da biomasse e biogas devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, i seguenti valori limite, riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro è pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.
- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW e per i medi impianti termici civili di cui all'eccezione prevista all'articolo 283, comma 1, lettera d-bis), si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3.
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3 e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW.
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW.
2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e), d), e) o i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. E’ fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4.
3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui all'articolo 286, comma 2, è effettuato con frequenza triennale se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica, fino al 31 dicembre 2028, quanto previsto dal punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo è in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater.
Sezione 2 - Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.
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42707164284698
Allegato VI - “Allegato V
alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte I - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti
1. Disposizioni generali
1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati, trasportati, immagazzinati, caricati e scaricati materiali polverulenti, il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
1.2. Nei casi di cui al punto 1.1. l'autorità competente può altresì stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: - pericolosità delle polveri;
- flusso di massa delle emissioni;
- durata delle emissioni;
- condizioni meteorologiche;
- condizioni dell'ambiente circostante.
2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.
2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
2.2. Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
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PREMESSA, DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE - REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI (Requisiti generali; Deroga per gli impianti rientranti nella uni 11528; Disposizioni relative agli apparecchi misuratori delle pressioni, applicabili agli impianti rientranti nella UNI 11528; Adeguamento degli impianti preesistenti al 25/06/2014) - ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI (Requisiti generali; Rilascio del patentino e gradi di abilitazione; Revoca del patentino) - VALORI LIMITE DI EMISSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI E CONTROLLI (Valori limite; Valori limite per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Frequenza dei controlli sul rispetto dei valori limite; Attestazione del rispetto dei valori limite; Altri documenti da allegare al libretto di centrale per i medi impianti termici; Controlli per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Comunicazioni o ripristino di conformità per i medi impianti termici) - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE, DEL FABBRICANTE E DELL’INSTALLATORE (Attestazione di conformità del produttore; Obblighi dell’installatore; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Impianti preesistenti; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Iscrizione nel registro autorizzativo per i medi impianti) - SANZIONI.
PREMESSA, F-GAS E SOGGETTI COINVOLTI (Premessa; Gas fluorurati a effetto serra o F-gas; Soggetti coinvolti, obblighi e divieti) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzione; Normativa italiana di riferimento) - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Definizione di operatore; Principali obblighi dell’operatore) - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE PER PERSONE E IMPRESE (C.D. “PATENTINO FRIGORISTI”) (Generalità; Obbligo di certificazione per le persone fisiche; Obbligo di certificazione per le imprese; Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche; Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale; Tabella riepilogativa degli obblighi) - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE (Autorità nazionali competenti; Organismo di accreditamento; Organismi di certificazione; Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformità) - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SANZIONI.
Premessa e quadro normativo - Sostanze inquinanti e limiti di emissione - Flessibilità - Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico - Altre disposizioni previste dalla Direttiva (UE) 2016/2284 - Attuazione della Direttiva e abrogazione della disciplina precedente.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
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I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica - Implicazioni ambientali dell’urbanistica - La prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico - La prevenzione del rischio idraulico - Il bilancio ecologico
TRA TECNICA E NATURA
Evoluzione della tecnologia e Norma UNI 11235 - Tipologie di coperture a verde - Tecniche di realizzazione - Progettazione dello strato vegetativo - Manutenzione di avviamento e ordinaria
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