RTI orizzontali e verticali: criteri distintivi, competenze e responsabilità | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/12/2017

RTI orizzontali e verticali: criteri distintivi, competenze e responsabilità

Il Consiglio di Stato (sent. 07/12/2017, n. 5772) ribadisce che la distinzione tra raggruppamenti temporanei di imprese orizzontali e verticali si basa sul contenuto delle competenze delle imprese associate, precisando che per i raggruppamenti di tipo verticale, ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, è necessaria la preventiva chiara individuazione da parte della Stazione appaltante delle prestazioni “principali” e di quelle “secondarie”, mentre è esclusa la possibilità del partecipante di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione. Inoltre è stata esclusa l’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al c.d. “raggruppamento sovrabbondante” nel caso in cui una delle partecipanti non sia in possesso del requisito soggettivo di idoneità professionale (nel caso di specie iscrizione all’ANGA), in relazione ai servizi appaltati.

Dalla redazione