Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Whistleblowing: pubblicata in G.U. la legge con le nuove disposizioni
Le disposizioni sono finalizzate alla protezione del dipendente, sia pubblico che privato, che segnali illeciti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO - Si prevede che chi - nell'interesse dell'integrità della P.A. - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza o all'ANAC ovvero denunci all'Autorità giudiziaria le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
L'eventuale adozione delle misure ritorsive va comunicata dall'interessato, o dai sindacati più rappresentativi, all’ANAC, la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica o agli altri organismi di garanzia o di disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
L’identità del segnalante non può essere rilevata e la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla L. 241/1990.
TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE PRIVATO - La Legge modifica l’art. 6 del D. Leg.vo 231/2001 integrando i requisiti stabiliti per i modelli di organizzazione e di gestione dell'ente. Tali modelli devono ora contemplare canali idonei per effettuare le segnalazioni, misure per tutelare l’identità del segnalante, il divieto di ritorsioni e atti discriminatori nei confronti di quest'ultimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminiatorio del soggetto segnalante è nullo.