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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D.L. 22/11/1937, n. 2105
R.D.L. 22/11/1937, n. 2105
R.D.L. 22/11/1937, n. 2105
R.D.L. 22/11/1937, n. 2105
- L. 25/04/1938, n. 710 (Legge di conversione), riportate in corsivo
- R.D.L. 07/09/1939, n. 1326 (L. 16/11/1939, n. 1824)
- L. 21/08/1940, n. 1393
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PreamboloVITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761; Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775; |
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Art. 2.Le norme tecniche di edilizia di cui all'art. 3 del presente decreto sono applicabili in tutti i Comun |
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Norme per tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti |
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Art. 3. - Regolamenti ediliziIn tutti i Comuni del Regno nei quali non è prescritta la osservanza delle norme contenute negli articoli 7 e succe |
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Art. 4. - Costruzioni in muratura |
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Art. 5. - Norme tecniche di buona costruzioneÈ resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei rispettivi territori. Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi: a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro; b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti |
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Art. 6. - SanzioniColoro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali. |
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Art. 6-bis.Negli abitati da consolidare compresi nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, nella tabella G |
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Norme per le località sismiche della 1ª e della 2ª categoria |
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PARTE I. - NUOVE COSTRUZIONI |
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Art. 7. - Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioniÈ vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o fra |
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Art. 8. - Terreni sistemati a ripianiQuando il terreno è in pendio ed atto alla costruzione, può consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a |
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Art. 9. - StradeNei nuovi centri abitati, negli ampliamenti di quelli esistenti, nell'apertura di nuove strade e nel prolungamento di abitati lungo strade esistenti dipendenti da piani regolatori, le strade devono essere larghe non meno di m. 10. |
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Art. 10. - Altezza normale degli edifici e numero dei piani(Per la 1ª categoria) L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esistano, il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, |
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Art. 11. - Maggiori altezze o maggior numero di pianiIn casi eccezionali, allorché trattasi di edifici pubblici o di uso pubblico od a scopo industriale, ovvero di edif |
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Art. 12. - Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edificiLe nuove case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano altezza maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada stessa. La larghezza degli intervalli di isolamento tra 4 muri frontali di due edifici vicini, deve essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto, e, in ogni caso, non inferiore a m. 4, purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante opportune chiusure. Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio gli edifici debbono essere |
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Art. 13. - Eventuali deroghe alle antecedenti disposizioniQuando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio, abbiano dovunque la largh |
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Art. 14. - Altezza dei piani cantinatiL'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può, di regola, superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere metri 6 |
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Art. 15. - Altezza degli edifici fuori dei centri abitatiLe nuove costruzioni, fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo le strade esistenti non contemplate |
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Art. 16. - Divieto di opere sopra il piano di grondaAl di sopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi o gli attici, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala. Anche quando quest'ultima prosp |
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Art. 17. - Materiali e mano d'operaI lavori di costruzione dei fabbricati debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. La muratura deve essere eseguita con malta cementizia o com |
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Art. 18. - Sistemi costruitiviSalvo i casi previsti dal successivo art. 19, gli edifici debbono essere costruiti con strutture atte a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio. Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e per l'accettazione dei leganti idraulici, debbono sempre essere osservate le norme vigenti al momento dell'inizio dei lavori. |
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Art. 19. - Costruzioni in muratura ordinaria(Per la 1ª categoria) È obbligatorio l'impiego della muratura ordinaria di cui al precedente art. 17, nella costruzione di edifici fino a tre piani. Per gli edifici fino a due piani è consentita la muratura di pietrame listata. Per gli edifici a tre piani tutte le murature devono essere di mattoni o di blocchi; però le fondazioni, per intero od almeno per lo strato inferiore alto non meno di m. 0,40, debbono essere di conglomerato cementizio. Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni: a) devono essere di altezza non superiore ai m. 9, se a due piani, e non superiore ai m. 12,50 se a tre piani. Detta altezza va misurata coi criteri di cui al precedente art. 10; b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica, multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati fra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a m. 6 da asse ad asse; diversamente, mai purché dette distanze non superino i m. 12, i muri stessi debbono essere muniti di lesene di rinforzo a distanze non superiori e metri 5 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore di essi. Tanto i muri, che le lesene non debbono mai essere costruiti in falso tra un piano e l'altro. Quando si tratti di costruzione di edifici pubblici o di u |
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Art. 20. - Costruzioni in legnoLe costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia, superiore a m. 8 e abbiano da tutti i lati una zona libera |
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Art. 21. - FondazioniLe fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno; debbono essere costituite da muri continui, concatenati fra loro, e non essere mai appoggiate |
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Art. 22. - VolteÈ vietato al di sopra del suolo l'uso delle volte in muratura. |
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Art. 23. - SolaiNegli edifici in muratura ordinaria, le travi portanti dei solai devono essere munite di collegamenti trasversali con interasse non superiore a metri 2. Le travi debbono appoggiar |
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Art. 24. - Materiali dei soffittiI soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, la |
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Art. 25. - ScaleÈ vietato l'uso di scale a sbalzo e di quelle portate da archi e volte di muratura. |
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Art. 26 - Porte e finestreNelle costruzioni di cui al precedente art. 18 i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale. Nelle costruzioni in muratura ordi |
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Art. 27. - Costruzioni in oggettoÈ vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo, fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi |
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Art. 28. - Tetti e terrazzeLa struttura dei tetti deve escludere qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri. |
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Art. 29. - ConduttureLe condutture di ogni specie, siano esse canne di camini e di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere isolate dalle membrature dell'organismo resistente. Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri. Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici dovranno, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro altri tubi di cemento od amianto. I sostegn |
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Art. 30. - Divieti ed eccezioni(Per la 1ª categoria) Sono vietati: a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni dello presenti norme. Può soltanto ammettersi, previo parere del Genio civile competente, da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un sol piano nelle case a solo piano terreno, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e lo distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione e la larghezza delle strade, ecc., siano state rispettate le |
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Art. 31. - Calcoli di stabilità(Per la 1ª categoria) Nei calcoli di stabilita degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori sollecitazioni. Per tenere conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio, si considererà un carico totale uguale alla somma del peso proprio più 1/3 del sopraccarico accidentale aumentato del 40%, sempreché il carico totale così ottenuto non risulti inferiore alla somma del peso proprio e del sopraccarico accidentale; b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono |
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PARTE II - RICOSTRUZIONI |
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Art. 32. - Modalità costruttive - Divieti ed eccezioni(Per la 1ª categoria) Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte e quelle dei seguenti art. 33 e 34. Esse però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offre le garanzie stabilite dall'art. 7 per l'impianto di nuove costruzioni. Nei Comuni o nelle frazioni di Comun |
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Art. 33. - Larghezze stradali e altezze degli edificiEscluso il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni d |
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Art. 34. - Utilizzazione delle vecchie fondazioniNelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abb |
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PARTE III. - RIPARAZIONI |
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Art. 35. - Criteri generali - Divieti ed eccezioniLa riparazione degli edifici danneggiati deve essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto affinché possano resistere all'eventuale ripetersi di scosse. Pertanto le riparazioni organiche, intese cioè a modificare e consolidare le strutture r |
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Art. 36. - Strutture varieLe disposizioni del presente articolo possono applicarsi soltanto a quegli stabili che richiedano riparazioni organiche ai sensi del precedente art. 35. Spetta agli uffici del Genio civile competente stabilire caso per caso i criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente nei riguardi delle strutture portanti di essi e del loro organismo generale. Comunque debbono essere osservate le seguenti disposizioni: 1° le fondazioni lesionate o insufficienti debbono essere riparate o rinforzate; quando ciò non sia possibile è vietata la riparazione d |
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Art. 37. - Edifici in cemento armato o comunque intelaiatiGli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutiliz |
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Art. 38. - Edifici non interamente cadutiPer gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostru |
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Art. 39. - Edifici di speciale importanza artisticaPer l'esecuzione li qualsiasi lavoro in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeolog |
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PARTE IV. - SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI |
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Art. 40. - Denunzia dei lavori e presentazione del relativo progettoNelle località sismiche di cui agli articoli 7 e seguenti del presente decreto, chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, è tenuto a darne preavviso scritte, no |
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Art. 41. - Autorizzazione per l'inizio dei lavoriNon si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, con |
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Art. 42. - Registro delle denunzie dei lavoriIn ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con tutte indicazioni |
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Art. 43. - Ammende in caso di contravvenzioneQualunque inosservanza alle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 3000. |
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Art. 44. - Accertamento della contravvenzioneAppena avuta notizia, del fatto costituente la contravvenzione, il Pretore deve ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezz |
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Art. 45. - Emissione del decreto penaleIn base al verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il Pretore emette immediatamente decreto motivato col quale: |
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Art. 46. - Intervento del Genio civile in caso di opposizioneQuando sia proposta opposizione al decreto di cui al precedente articolo, a cura del cancelliere deve essere comunicato l' |
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Art. 47. - Sospensione dei lavoriDal memento della notifica del decreto di cui all'art. 45 e fino al procedimento definitivo, l'intimato deve sospendere i |
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Art. 48. - PerizieQuando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori accertamenti tecnici, il Pretore, su istanza dell'imputato o d'u |
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Art. 49. - Effetti del decreto penale e della sentenzaI provvedimenti di cui alla lettera b) dell'art. 45 si devono emettere sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando si |
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Art. 50. - Comunicazione del provvedimento al Genio civileUna copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza che vengano emessi in virtù delle precedenti disposiz |
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Art. 51. - Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizione d'ufficioSe divenuti esecutivi il decreto o la sentenza il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demoli |
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Art. 52. - Modalità per le esecuzioni di ufficioPer gli adempimenti demandati al Genio civile a norma del 2° comma del precedente art. 51, è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsi |
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Art. 53. - Provvedimenti di iniziativa del PrefettoQuando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il Prefetto può, per modificazioni richieste da |
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Art. 54. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecnicheNelle località sismiche di cui agli articoli 7 e seguenti del presente decreto, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, “gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali&rd |
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PARTE V - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE |
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Art. 55. - Denuncia dello stato dei lavori - Revisione dei progetti delle costruzioni in corsoLe disposizioni di cui al precedente art. 19, riguardanti la obbligatorietà delle costruzioni in muratura ordinaria nelle località sismiche, non sono applicabili agli edifici con intelaiatura di cemento armato e completamente metallica o con altri sistemi che al 1° gennaio 1938-XVI siano stati già iniziati e lo stato di avanzamento dei lavori |
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Art. 56. - Costruzioni eseguite col sussidio dello StatoL'inosservanza delle disposizioni del precedente articolo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre l'ammenda prevista dall'articolo medesimo, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale. Pe |
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Art. 57. - Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi stataliL'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione ai fini della concessione di sussidi s |
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Art. 58. - Opere eseguite a cura del Genio militareLe disposizioni contenute negli articoli dal 40 al 56 del presente decreto non si applicano alle opere che, ai sensi delle |
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Art. 59. - Sospensione e revoca dei provvedimenti penaliPer la sospensione e la revoca delle sanzioni penali che, in base a decreti o sentenze, siano state emesse relativamente a |
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Art. 60.Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. |
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Art. 61.Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento |
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Elenco dei Comuni e frazioni di Comune nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1a e della 2a categoriaParte di provvedimento in formato grafico |
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24/12/2024
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