Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del R.D.L. 07/09/1939, n. 1326 (L. 16/11/1939, n. 1824) il divieto di costruzioni in cemento armato, stabilito dal presente articolo, per le case di comune abitazione fino a cinque piani è esteso a tutti gli edifici sia pubblici che privati anche superiori a cinque piani ed alle opere pubbliche in genere.

Dalla redazione