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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 05/02/2010, n. 18
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- L.R. 03/03/2021, n. 7
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- L.R. 04/03/2016, n. 5
- L.R. 30/09/2015, n. 43
- L.R. 05/11/2014, n. 32
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TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 3 - Definizioni1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per: a) “aiuti di Stato”: gli aiuti, concessi dagli Stati membri, di cui all’articolo 87 della versione consolidata, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C 321E del 29 dicembre 2006, del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea; b) “amministrazioni aggiudicatrici”: quelle così definite dall’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ; |
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Articolo 4 - Principi e criteri direttivi1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, oltre che ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché a quelli di semplificazione, proporzionalità, perequazione, correttezza e traspa |
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Articolo 5 - Funzioni amministrative della Regione1. Nell’ambito delle aree industriali, oltre a svolgere le funzioni amministrative conferite dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a quelle ad essa spettanti in forza della vigente legislazione regionale, la Regione promuove le condizioni necessarie per la creazione, il consolidamento e lo sviluppo delle attività produttive. A tale scopo, anche sulla base delle disposizioni che saranno emanate in forza di quanto previsto nel titolo III, la Regione provvede in particolare a: a) individuare, anche su proposta dei Consorzi e comunque d’intesa con gli Enti locali competenti, eventuali nuove |
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Articolo 7 - Compiti di altri soggetti1. La gestione delle reti e degli impianti idrici, ubicati nelle aree industriali, è demandata al soggetto individuato, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1996, |
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Articolo 8 - Entrate proprie e misure compensative1. Ai Consorzi ed al gestore di cui all’articolo 7 spettano le tariffe ed i corrispettiv |
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Articolo 9 - Intese con altre Regioni1. Sulla base di apposite intese sottoscritte dalla Regione Basilicata con le Regioni conf |
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TITOLO II - ORDINAMENTO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE |
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Capo I - Natura giuridica, compiti ed organi |
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Articolo 10 - Natura giuridica e norme applicabili1. Conformemente a quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i Consorzi sono enti pubblici economici. In quanto tali, i Consorzi sono dotati, nei limiti di cui al presente articolo, di autonomia regolamentare, ammin |
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Articolo 11 - Compiti1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 5, 6, 7, 27 e 28, i Consorzi, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale ed ove occorra sulla base delle disposizioni che saranno emanate in forza di quanto previsto nel titolo III, provvedono: a) alla gestione ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti, all’attuazione delle misure finalizzate al loro ampliamento o ammodernamento, nonché alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi interventi, ivi compresi quelli funzionali all’allestimento di eventuali ulteriori aree industriali; b) alla determinazione ed alla riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree |
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Articolo 12 - Aree per gli insediamenti produttivi1. La Giunta Regionale, con provvedimento motivato da esigenze di efficienza, efficacia o economicità rivenienti dalla tipologia delle misure da porre in essere, può individuare i Consorzi quali: a) soggetti attuatori di interventi, f |
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Articolo 13 - Programmazione negoziata1. La Regione riconosce e, ove necessario, promuove i Consorzi quali soggetti della progra |
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Articolo 14 - (Organi)1. Sono organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industria |
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Articolo 16 - (Amministratore unico)1. L'amministratore unico rappresenta il Consorzio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine egli adotta la generalità dei provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nello statuto, sono di competenza dei dirigenti. |
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Articolo 17 - Collegio dei Revisori1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dal codice civile e si attiene alle disposi |
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Articolo 18 - (Compensi e rimborsi)1. Il compenso dell'amministratore unico è stabilito dalla Giunta r |
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Articolo 19 - (Incompatibilità, decadenza e revoca)1. All'amministratore unico ed al collegio dei revisori dei conti, o |
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Capo II - Funzionamento |
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Articolo 20 - Statuto1. Lo statuto di ciascun Consorzio, nel rispetto della presente legge e della vigente normativa di fonte statale, reca principi generali in ordine all’organizzazione ed al funzionamento del Consorzio medesimo ed in particolare: a) definisce eventuali ulteriori cause di incompatibilità e di decadenza, aggiuntive rispetto a quelle previste nell’articolo 19; b) individua le competenze degli organi di cui all’articolo 14, nonché d |
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Articolo 21 - Regolamenti1. N5 Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nello statuto nonché di quelle che saranno emanate ai sensi del titolo III, il Consiglio di Amministrazione, oltre ai regolamenti obbligatori per legge, ivi compreso quello di cui all’articolo 22, approva i regolamenti: a) sulla gestione amministrativa, contrattuale, contabile e finanz |
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Articolo 22 - Reclutamento del personale1. Fermo restando che il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla |
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Articolo 23 - Comitato di indirizzo1. Presso ciascun Consorzio per lo Sviluppo Industriale è istituito un comitato di indirizzo composto da: a) il Presidente dell’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o un suo delegato, i Sindaci o loro delegati dei comuni nei quali sono ubicate le aree industriali, il Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato territorialmente competente o un suo delegato; b) complessivamente, da sei a dieci rappresentanti delle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti, nonché delle organizzazioni cooperative presenti nel Comitato Nazionale dell� |
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Articolo 24 - Programmazione dell’attività1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Consorzi approvano un piano economico, finanziario e patrimoniale previsionale con il quale, anche in relazione alle risultanze dei documenti programmatici di cui al comma 2, indicano: a) le attività da porre in essere nel corso dell’esercizio riferito all’anno successivo, le presumibili spese dalle stesse rivenienti, ivi comprese quelle derivanti dagli investimenti programmati, nonché le risorse finanziarie necessarie per assicurarne la copertura, specificando le diverse fonti di provvista; b) le misure organizzative occorrenti per sostenere le azioni prescelte, ivi comprese quelle riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e di migliorarne l’efficienza. |
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Articolo 25 - Gestione economico-finanziaria1. I componenti positivi del reddito dei Consorzi sono costituiti, oltre che da eventuali finanziamenti o contributi erogati dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea, da qualsiasi altro ente pubblico o da soggetti privati, da: a) le tariffe ed i corrispettivi percepiti in relazione alle attività svolte; b) gli interessi sugli investimenti finanziari; c) altri proventi patrimoniali e di gestione. 2. I Consorzi non |
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Articolo 26 - Vigilanza e controllo1. I Consorzi sono sottoposti all’alta vigilanza della Regione che, secondo le modalità previste nella presente legge, la esercita per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché delle strutture regionali all’uopo individuate con provvedimento della Giunta Regionale. 2. Fatte salve specifiche attività di verifica imposte alla Regione dalla vigente normativa, il controllo sull’attività gestionale dei Consorzi spetta al Collegio dei Revisori dei Conti. 3. Fermo restando che, salvo quanto previsto nel comma 2, è escluso il controllo preventivo sui singoli atti di gestione, l’attività di vigilanza è, tra l’altro, finalizzata ad accertare il regolare funzionamento dei Consorzi ed il rispetto, da parte degli stessi, delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione. |
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TITOLO III - COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA E RISANAMENTO |
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Articolo 27 - Titolarità delle infrastrutture e degli impianti1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Enti locali eventualmente interessati, la Giunta Regionale con uno o più provvedim |
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Articolo 28 - Nuova delimitazione delle aree industriali1. Anche al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell |
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Articolo 29 - Risanamento dei Consorzi1. Anche sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale indivi |
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Articolo 30 - Valorizzazione del patrimonio disponibile della Regione1. La Giunta Regionale avvia ogni iniziativa utile alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile, acquisito o da acquisire, ubicato nelle aree industriali. Tal |
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Articolo 31 - Corrispettivi, tariffe ed assegnazione dei lotti1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, nel rispetto dei principi enunciati nell’articolo 4, provvede ad individuare i criteri attraverso i quali i Consorzi procedono alla de |
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Articolo 32 - Informativa al Consiglio Regionale1. La Giunta, entro trenta giorni dalla loro adozione, trasmette al Consiglio Regionale i |
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Articolo 33 - Riserva di legge1. Allo scopo di completare la riforma dei Consorzi e di conseguire appieno le finalità di cui all’articolo 2, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I e, per quanto occorra, delle attività svolte ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, commi 1 e 2, e dell’articolo 31, propone al Consiglio Regionale un disegno di legge diretto a: a) modificare o integrare la legge regionale 11 agosto 1999, n. 23, allo scopo di precisare e di armonizzare, ai fini dell’allocazione di nuove aree industriali, nonché dell’adozione e dell’approvazione dei piani urbanistici delle aree industriali, le funzioni amminist |
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Articolo 34 - Legge regionale 13 maggio 2003, n. 191. L’articolo 5 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 19, recante “Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sv |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 36 - Rapporti in essere1. I crediti ed i debiti dei Consorzi preesistenti all’entrata in vigore della presente |
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Articolo 37 - Commissari1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 16, i poteri dell'amministratore unico sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Re |
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Articolo 38 - Norma transitoria1. N9 2. Sino alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all� |
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Articolo 39 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 38, comma 4, a decorrere dalla data di entr |
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Articolo 40 - Copertura finanziaria1. Alla copertura degli oneri rivenienti dall’attuazione della presente legge, complessi |
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Articolo 41 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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