Comma soppresso dall’art. 11, comma 1, della L.R. 05/11/2014, n. 32, così recitava:

“1. In sede di prima applicazione, gli organi di cui agli articoli 15 e 16 sono nominati dopo l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 27 e 28, nonché dopo l’approvazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, dello statuto e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.”

Dalla redazione