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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Lombardia 20/01/2010, n. 8/11045
Delib.G.R. Lombardia 20/01/2010, n. 8/11045
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modificazioni; Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modificazioni; Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”; Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA); Visto l’obiettivo operativo 6.4.6.1. del vigente PRS “Ottimizzazione, gestione e tutela delle risorse idriche lacustri e fluviali”; Considerato che ai sensi della l.r. 26/2003 spetta in particolare alla Regione: - il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO), ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l’erogazione dei servizi (art. 44, comma 1, lettera c)); - l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l’individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati (art. 44, comma 1, lettera c)); Considerato che ai sensi dell’art. 48, comma 2, lettera i) della l.r. 26/2003 spetta alle Autorità d’ambito il rilascio, dopo l’affidamento dell’erogazione del servizio, dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, acquisito il parere dei soggetti cui compete l’erogazione del servizio idrico integrato (di seguito erogatore/gestore integrato); Considerato che l’Autorità d’ambito deve approvare il regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue, di cui all’art. 33 dello “Schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità d’ambito territoriale ottimale e l’erogatore del servizio (ex art. 49, comma 4, legge regionale 26/2003)”, Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7450; Considerato che l’indicato regolamento è finalizzato a disciplinare le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relativi alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie; Considerato che alcune Autorità d’ambito, avendo affidato l’erogazione del servizio idrico integrato, hanno avviato l’esercizio della indicata competenza e che tale esercizio dovrà riguardare gradualmente anche le altre Autorità d’ambito per le quali il processo di affidamento non è stato concluso; Considerato che ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 152/2006: - spetta all’Autorità d’ambito effettuare il controllo degli scarichi nella rete fognaria sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli (comma 1); - per tali scarichi l’erogatore/gestore integrato deve organizzare un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione (comma 2); Considerato che: |
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ALLEGATO 1 - Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d’ambito, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni |
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1. PremessaL’art. 48, comma 2, lettera i) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modificazioni assegna alle Autorità d’ambito la competenza al rilascio, dopo l’affidamento dell’erogazione del servizio, dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue indu |
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2. Inquadramento della situazioneAllo stato attuale, le procedure di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria si presentano disomogenee sul territorio regionale. Non è inoltre disponibil |
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3. Rapporti delle linee guida con gli adempimenti posti a carico dell’Autorità d’ambitoL’Autorità d’ambito, nel caso eserciti le competenze in materia di autorizzazione allo scarico, deve procedere all’approvazione del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue, di cui all’art. 33 dello “ |
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4. Procedura adottata per l’elaborazione delle linee guidaL’esigenza dell’elaborazione delle presenti linee guida è stata condivisa con le A |
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5. Criteri informatori delle linee guidaNella stesura delle linee guida sono stati rispettati i criteri informatori dell’azione amministrativa e della semplificazione dei procedimenti, calando in tale contesto le previsioni d’interesse della l. 241/90 e successive modifiche, in quanto applicabili alla fattispecie. |
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6. Modalità di stesura dell’Allegato AL’Allegato A è tipizzato e schematizzato in articoli, per renderne più comprensibile e conseguente la lettura, nonché l’implementazione e l’integrazione da parte delle Autorità d’Ambito. |
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7. Contenuti dell’Allegato AL’Allegato A è strutturato in capitoli, capi e articoli e corredato di appendici. |
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a) Capitolo 1: Norme generali e definizioniIl capitolo riporta in particolare i riferimenti normativi da cui sono tratte le definizioni d’ |
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b) Capitolo 2: Ammissibilità , controllo e monitoraggio degli scarichiIl capitolo riprende i riferimenti normativi d’interesse in materia di scarichi e di controllo degli stessi. |
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c) Capitolo 3: Il regime delle autorizzazioniOltre a riportare i principali riferimenti normativi in materia (utile per il chiarimento del contesto a seguito della molteplicità delle fonti normative, indicate alla lettera b)), il capitolo delinea le tipologie di richiesta concernenti l&rsqu |
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d) Capitolo 4: Disposizioni finali e transitorieIl capitolo richiama gli adempimenti dell’Autorità d’ambito per gli aspetti affron |
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e) AppendiciRiportano in forma standardizzata i documenti e la modulistica da allegare alla domanda di autorizzaz |
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8. Il regime sanzionatorioLe previsioni d’interesse per il procedimento sanzionatorio amministrativo sono riportate dalla legge 689/1981 R e dal d.lgs. 152/2006. Ai sensi dell’art. 54, comma 5 della l.r. 26/2003, in caso di accertamento degli illeciti amministrativi pre |
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Allegato A - Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d’Ambito, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni |
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CAPITOLO 1 - NORME GENERALI E DEFINIZIONI |
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Art. 1 - Ambito ed efficacia del Regolamento1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella |
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Art. 2 - Oggetto del Regolamento1. Il presente Regolamento ha per oggetto: |
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Art. 3 - Finalità del Regolamento1. Il presente Regolamento è finalizzato a uniformare la disciplina degli scarichi nella rete fognaria dell’ATO di [-], al fine di: |
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Art. 4 - Definizioni1. Agli effetti del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste dai seguenti provvedimenti: a. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni; b. legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di ut |
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Art. 5 - Competenze dell’Autorità d’Ambito1. Fatte salve le competenze definite dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e dalle norme regionali di attuazione, compete in particolare all’Autorità d’Ambito: a. l’approvazione, su proposta dell’Erogatore/Gestore integrato, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria; |
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Art. 6 - Competenze dell’ARPA1. L’ARPA collabora con l’Autorità d’Ambito per la definizione del programma |
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Art. 7 - Attività dell’Erogatore/Gestore integrato1. L’Erogatore/Gestore integrato svolge in particolare le seguenti attività : |
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CAPITOLO 2 - AMMISSIBILITÀ, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI SCARICHICapo I - Ammissibilità degli scarichi |
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Art. 8 - Ammissibilità degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. 152/06, fermo restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite approvati dall’Autorità d’ambito con [-] e adottati dall’Erogatore/Gestore integrato con [-] |
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Art. 9 - Scarichi di sostanze pericolose1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. 2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l’autorizzazione |
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Art. 10 - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche1. Ai sensi dell’art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, per la disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a), b), c), d), f) del comma stesso. |
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Capo II - Controllo degli scarichi |
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Art. 11 - Programmi di controllo1. In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/06, l’Autorità |
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Art. 12 - Criteri generali per l’effettuazione del controllo1. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e di quelli di acque reflue assimilate alle domestiche sulla base della procedura richiamata all’art. 10, comma 3 del presente Regolamento, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato i |
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Art. 13 - Controllo degli scarichi di sostanze pericolose1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, l’autorizzazione pu |
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Art. 14 - Portate autorizzate1. Per gli scarichi di acque reflue industriali, le portate autorizzate sono dedotte dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico. |
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CAPITOLO 3 - IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI |
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Art. 15 - Aspetti generali1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò , gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui al r.r. 3/06 e nell’osservanza dei regolamenti emanati dall’Erogatore/Gestore integrato e approvati dall’Autorità d’Ambito con deliberazione [-]. 2. L’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria è rilasciata al titolare/legale rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 152/06. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività , oppure qualora tra più s |
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Art. 16 - Durata dell’autorizzazione allo scarico1. Salvo quanto previsto dal d.lgs. 59/05, l’autorizzazione è valida per 4 anni dal mome |
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Art. 17 - Tipologie di richiesta concernenti l’autorizzazione allo scarico1. Le tipologie di richiesta concernenti l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni. 2. Le nuove autorizzazioni sono relative a: a. nuovi insediamenti/attività produttive; b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente; c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualit&agrav |
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Art. 18 - Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche1. L’assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta, in relazione |
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Art. 19 - Autorizzazione allo scarico e assimilazione alle acque reflue domestiche1. L’Autorità d’Ambito rilascia l’autorizzazione allo scarico e la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche in base alle norme previste dal d.lgs. 152/06, dalla l.r. 26/03, dalla normativa statale sulla disciplina generale delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, dai regolamenti regionali e dal presente testo e attraverso la stipu |
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Art. 20 - Domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione1. La domanda di autorizzazione allo scarico e la comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche devono essere presentate dal titolare della attività da cui origina lo scarico: a. Persona fisica se privato; b. Persona giuridica se Società , Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante. 2. Le domande di autorizzazione allo scarico di acque |
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Art. 21 - Procedura per l’istruttoria1. L’avvio dell’istruttoria è comunicata al titolare/legale rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico dal responsabile del procedimento. 2. La domanda di autorizzazione allo scarico ha la seguente istruttoria: a. l’Autorità d’Ambito, nominato il responsabile del procedimento e comunicato il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento, e richiede il parere dell’E |
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Art. 22 - Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento1. L’Autorità d’Ambito, sentito l’Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di cui all’art. 17, comma 11, l’ARPA, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un p |
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Art. 23 - Contenuti obbligatori del parere dell’Erogatore/Gestore integrato1. Il parere che l’Erogatore/Gestore integrato deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia contiene almeno le seguenti informazioni: a. portata media giornaliera o portata massima accettati nella rete fognaria per gli scarichi di acque reflue industriali; |
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Art. 24 - Oneri di istruttoria1. La somma dovuta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, quale condizione di procedibilità della domanda medesima, è pari a [-] euro per le nuove autorizzazioni e di [-] euro per i rinnovi delle autorizzazioni. Per gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni è previsto il pagamento della somma di [-] euro. Detti importi possono essere oggetto di revisione da parte dell’Autorità d’Ambito e sono comunque aggiornati ogni tre anni s |
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CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie1. Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea Consortile dell’Autorità d’Ambito, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed ent |
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APPENDICIAPPENDICE A: Documenti e modulistica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapi |
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Appendice A - DOCUMENTI E MODULISTICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURALa Domanda di Autorizzazione allo scarico deve essere presentata IN BOLLO secondo gli importi previsti dalla vigente normativa. Tutta la documentazione di seguito indicata deve essere inviata via posta ordinaria o consegnata allo Sportello Unico per le Attività produttive del comune di competenza o agli uffici dell’AATO di [-] ubicati in via [-] n. [-] città [-] cap [-]: |
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DEFINIZIONISono NUOVE AUTORIZZAZIONI quelle relative a: a. nuovi insediamenti/attività produttive (prime autorizzazioni); b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse d |
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE |
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Appendice A.1 - RELAZIONE TECNICA |
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SCHEDA 1 - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLO STABILIMENTO |
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SCHEDA 1.1 - CARATTERISTICHE DELLO SCARICO PARZIALE |
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SCHEDA 2 - CARATTERISTICHE DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO |
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SCHEDA 3 - TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA |
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SCHEDA 4 - CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE |
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SCHEDA 5 - CARATTERISTICHE DELLO SCARICO FINALE |
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Appendice A.2 - ELABORATI CARTOGRAFICI |
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INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL MATERIALE CARTOGRAFICOI documenti cartografici da allegare alla domanda di autorizzazione sono: 1. planimetria generale: la planimetria della zona, con indicata l’ubicazione dello stabilimento (o dell’insediamento nel complesso, nel caso in cui la domanda sia presentata da un consorzio di imprese o nel caso nello scarico finale confluiscano anche acque reflue provenienti da altre imprese), deve essere redatta sulla CTR regionale, in scala opportuna (almeno 1:2.000), preferibilmente in formato A4 o max A3. Può essere inviata anche in formato elettronico via e-mail; 2. planimetria reti interne: la planimetria deve essere redatta in scala opportuna (es.: 1:200 o 1:500), in formato A4 o max A3 e deve contenere: |
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Legenda tipo |
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Appendice A.3 - SOSTANZE PERICOLOSESi riporta l’elenco delle sostanze presenti nella Tabella 3/a e nella Tabella 5 dell’All. |
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Tabella 3/a dell’All.5 parte III d.lgs. 152/06 |
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Tabella 5 dell’All. 5 parte III d.lgs. 152/06 |
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Tabella “Sostanze pericolose diverse” |
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Appendice B - DOCUMENTI E MODULISTICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHELa comunicazione/richiesta di assimilazione ad acque reflue domestiche deve essere presentata IN BOLLO secondo gli importi previsti dalla vigente normativa. Tutta la documentazione di seguito indicata deve essere inviata via posta ordinaria o consegnata allo Sportello Unico per le Attività produttive de |
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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE |
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SCHEDA 1 - COMUNICAZIONE DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE |
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SCHEDA 2 - RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE |
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Appendice C - ELENCO ATTIVITÀ LE CUI ACQUE REFLUE POSSONO ESSERE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE |
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