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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 02/12/2009, n. 29
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici. |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) alienazione: procedimento attraverso il quale il comune vende un terreno o un bene di uso civico, previa sdemanializzazione; b) aree compromesse dal punto di vista ambientale: terreni di uso civico nel possesso comunale, di superficie non superiore a tremila metri quadrati, che hanno perso la loro vocazione agro-silvo-pastorale in quanto intercluse ad altre che hanno già ottenuto un’autorizzazione di tipo urbanistico inerente una diversa destinazione d’uso; c) beni di proprietà collettiva: terre appartenenti all’originario demanio collettivo, nonché quelle successivamente acquisite a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti ad una determinata comunità, anche privata, a frazioni, comuni censuari, o partecipanze, desti |
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Art. 3 - (Regime giuridico)1. Gli usi civici costituiscono diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni deman |
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Capo II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative: a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, corredata dalla documentazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), dell’autorizzazione all’alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, lettera b) decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione; N18 |
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Art. 5 - (Funzioni delle province)1. Le province, in caso di uso civico di pesca, rilasciano un parere di conformità dei regolamenti comunali, previsti all’articolo 9, alla legge regionale |
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Art. 6 - (Funzioni dei comuni)1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7, sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative in materia di usi civici sentite, ove costituite, le ASBUC frazionali interessate. 2. Nel caso di comuni aderenti ad unioni o comunità montane per la gestione associata di funzioni, l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è trasferito alla comunità montana o, in via residuale, all’unione. 3. In particolare sono trasferite le seguenti funzioni: a) il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a di |
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Art. 7 - (Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali)1. I terreni di originario demanio collettivo o ad esso pervenuti in virtù di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti a frazioni o comuni censuari, destinati al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, possono essere gestiti separatamente dagli altri, attraverso Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico frazionali, di seguito denominate ASBUC frazionali. |
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Capo III - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE |
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Art. 8 - (Regolamento regionale)1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, il regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto dei seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei medesimi; |
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Art. 9 - (Regolamenti locali)1. I comuni, singoli o associati, ed i Comitati delle ASBUC frazionali di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali) nella cui circoscrizione esistono terreni e acque di uso civico, entro novanta |
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Capo IV - DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI |
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Art. 10 - (Conciliazioni stragiudiziali)1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge n. 1766/1927, è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8. 2. La |
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Art. 11 - (Affrancazione)1. L’affrancazione del fondo enfiteutico è concessa su richiesta dell’enfiteuta dal comune interessato, acquisito il parere favorevole dell’ASBUC se esistente quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) siano trascorsi almeno venti anni dall’instaurazione del rapp |
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Art. 12 - (Dismissione definitiva del bene e clausola di inefficacia dell’alienazione)1. Salvi i casi di cui all’articolo 6, l’autorizzazione regionale all’alienazione co |
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Art. 13 - (Reintegrazione)1. La reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale avviene quando si verificano le seguenti condizioni: a) rinuncia, da parte del privato, al mantenimento dello stato di livellario nel caso di enfiteusi conse |
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Art. 14. (Accertamenti demaniali)1. La Regione, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione, su cartogr |
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Art. 15 - (Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico e Archivio storico)1. È istituito il Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico per la |
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Art. 16 - (Proventi)1. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dall’utilizzo di beni di uso civico spettano al comune, o ai Comitati frazionali se esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con esclusione di quelli relativi alle tariffe del diritto di escavazione, che sono |
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Capo V - VIGILANZA, SANZIONI E POTERE SOSTITUTIVO |
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Art. 17 - (Vigilanza e sanzioni)1. La vigilanza sull’osservanza dei regolamenti locali di cui all’articolo 9 è affidata ai Corpi di polizia municipale e provinciale, alle Guardie Ecologiche Volontarie ed al Corpo forestale dello Stato, anche a mezzo di apposite |
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Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19 - (Norma transitoria)1. I procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente le |
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Art. 20 - (Esenzioni fiscali)1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi, sono esenti da tasse |
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Art. 21 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la lettera f), comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1999, n |
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Art. 22 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all’attuazione degli articoli 14 e 15, stima |
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Art. 23 - (Norma finale)1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1766/1927, al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 |
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