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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 16/06/2009, n. 24
L. R. Liguria 16/06/2009, n. 24
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/07/2024, n. 13
- L.R. 02/08/2023, n. 17
- L.R. 28/12/2022, n. 16
- L.R. 27/10/2022, n. 13
- L.R. 06/02/2020, n. 5
- L.R. 27/12/2018, n. 29
- L.R. 07/08/2017, n. 24
- L.R. 30/06/2017, n. 16
- L.R. 07/04/2015, n. 12
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TITOLO I - RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA |
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Art. 1. - (Oggetto e finalità)1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per: a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sent |
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Art. 3. - (Struttura e caratteristiche della REL)1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni. 2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso: a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici; |
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Art. 4. - (Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì elemento di riferimento degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). N11 1-bis. La Carta inventario è costituita dall’insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti. N12 2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all’aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le uni |
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Art. 5. - (Dichiarazione di pubblico interesse)1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica. 2. I so |
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Art. 6. - (Linee guida regionali)1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone: |
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Art. 7. - (Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comuna |
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Art. 7-bis - (Alta Via dei Monti Liguri)1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie dispon |
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TITOLO II - AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA REGIONALE |
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Art. 8 - (Interventi ed attività)1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità: |
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Art. 9 - (Attuazione degli interventi e delle attività)1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione della aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore indivi |
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Art. 10. - (Criteri e misura degli interventi finanziari) |
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TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA |
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Art. 11. - (Norme generali di comportamento)1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesaggistici, e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato: a) abbandonare rifiuti; b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) accendere fuochi liberi |
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Art. 11-bis - (Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi)1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all’ “Intesa Stato - Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale” (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in: a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili); b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali; c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike; d) bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, o da specifici regolamenti di frui |
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Art. 12. - (Sanzioni amministrative)1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta; b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) da euro 50,00 a euro 500,00 p |
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Art. 13. - (Vigilanza)1. La Regione provvede a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali |
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TITOLO IV - NORME FINALI |
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Art. 14. - (Norma transitoria)1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine d |
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Art. 15. - Art. 16. Omissis
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