N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 8, comma 1, della L.R. 07/08/2017, n. 24.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della L.R. 07/08/2017, n. 24 la disposizione prevista al presente articolo, come sostituito dalla L.R. 24/2017, non si applica ai procedimenti di concessione di contributi o fondi regionali in corso alla data del 26/08/2017 al quale continua ad applicarsi la disposizione previgente.

L’articolo 9 previgente così recitava:

“Art. 9. - (Progetti per la predisposizione del Programma regionale)

1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo.

2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane") e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale.

4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e comprendere:

a) la documentazione prevista all'articolo 4, commi 3 e 4;

b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi;

c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico;

d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione;

e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere;

f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire;

g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;

h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale;

i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Nell'eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).”

Dalla redazione