Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 07/08/2017, n. 24, così recitava:

“Art. 10. - (Criteri e misura degli interventi finanziari)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'articolo 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;

b) interventi di ingegneria ambientale;

c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;

d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.”

Dalla redazione