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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 26/05/2009, n. 12
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 19/06/2019, n. 147
- L.R. 29/03/2018, n. 5
- L.R. 20/03/2018, n. 3
- L.R. 25/05/2015, n. 13
- L.R. 23/05/2011, n. 12
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 2011/92/UE |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, in conformità alla normativa europea e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, "la fase di concertazione, "N17 l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio; b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;N7 c) N8 d) impatti ambientali: gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat natural |
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Art. 3 - (Struttura competente)1. Alla struttura competente sono assicurate terzietà e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo. 2. La struttura competente: a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS; |
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Art. 4 - (Disposizioni procedurali generali)1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione è preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformit&agr |
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Art. 5 - (Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del d.lgs. 59/2005. È comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure |
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Art. 6 - (Ambito di applicazione della VAS)1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica N21 o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allega |
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Art. 7 - (Modalità di svolgimento)1. La VAS è avviata N25 dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: a) lo svolgimento di una |
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Art. 8 - (Verifica di assoggettabilità)1. N26 Il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti crite |
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Art. 9 - (Concertazione di avvio del processo di VAS)1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, N30 il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti d |
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Art. 10 - (Redazione del rapporto ambientale)1. La redazione del rapporto ambientale spetta N32 al proponente. 2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del |
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Art. 11 - (Avvio del procedimento di VAS e partecipazione)1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. N34 |
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Art. 12 - (Valutazione e decisione) |
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Art. 13 - (Informazione sull'approvazione del piano o del programma)1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene: |
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Art. 14 - (Monitoraggio)1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere l |
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Art. 15 - (Ambito di applicazione della VIA)1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente: a) i progetti di cui all'allegato A e le loro modifiche sostanziali; b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'articolo 17; bbis) i progetti di cui all'allegato B ricadenti, a |
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Art. 15-bis - (Valutazione preliminare) |
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Art. 16 - (Modalità di svolgimento)1. La VIA è avviata dal proponente e comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto; |
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Art. 17 - (Verifica di assoggettabilità)1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità: a) i progetti di cui all'allegato B e le loro modifiche sostanziali; b) i progetti, non compresi nella lettera a), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato. |
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Art. 18 - (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)1. Il proponente, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, può richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con la struttura competente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale. |
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Art. 19 - (Studio di impatto ambientale)1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, sono a carico del proponente. |
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Art. 20 - (Presentazione dell'istanza)1. L'istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata: a) del progetto definitivo; b) dello studio di impatto ambientale; c) della sintesi non tecnica; d) dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, c |
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Art. 21 - (Consultazione con il pubblico)1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), c |
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Art. 23 - (Valutazione)1. La fase di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1. 2. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, la struttura competente può richiedere al proponente, sulla base delle risultanze della consultazion |
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Art. 24 - (Decisione)1. La struttura competente rilascia il provvedimento |
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Art. 25 - (Informazione sulla decisione)1. Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, a cura della struttura c |
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Art. 25-bis - (Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione) |
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Art. 26 - (Monitoraggio)1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizio |
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Art. 27 - (Vigilanza e controllo)1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di poli |
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Art. 28 - (Sanzioni)1. Fermo restando quanto stabilito |
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Art. 29 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le procedure di VAS e di VIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento. |
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Art. 30 - (Abrogazioni e modificazioni di leggi)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la l.r. 14/1999; b) N1 c) l'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni). 2. Alla l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell'articolo 5, le parole: "dell'impatto" sono soppresse; b) il comma 7 dell'articolo 14 è abrogato; c) al comma 7 dell'articolo 29, le parole: "di impatto" sono soppresse. |
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TITOLO II - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI |
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CAPO I - Omissis |
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CAPO II - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI |
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Art. 33 - Art. 35 - Omissis |
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Art. 36 - (Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31)1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), è sostituito dal seguente: "1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento |
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Art. 37 - Art. 38 - Omissis |
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ALLEGATI TITOLO I |
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Allegato A - Progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale (articoli 6, 15 e 17 della L.R. n. 12/2009)1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. 2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW. N45 3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW. N45 4. Impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW. N45 5. Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. N45 6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di |
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Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale (articoli 6, 15 e 17 della L.R. n. 12/2009)1. Agricoltura: a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari; b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a: 1) 1000 avicoli; 2) 800 cunicoli; 3) 120 suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 scrofe; 4) 200 ovicaprini; 5) per le altre categorie, 50 unità bovine adulte (UBA). Sono considerati intensivi gli allevamenti di fondovalle senza terra e comunque quelli per i quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio nei seguenti casi: - allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a 6; - altri allevamenti di fondovalle che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti. d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari; e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari; g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro. 2. Industria energetica ed estrattiva: a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri; N45 b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche e le relative attività minerarie, con esclusione degli impianti geotermici di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99); c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda superiori a 1 Mw; d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri; e) impianti eolici per la pr |
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Allegato C - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 8)1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclu |
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Allegato D - Contenuti della relazione metodologica preliminare (articolo 9)1. Contesto di riferimento per la procedura di VAS: a) valori di riferimento, finalità e obiettivi generali del piano o programma; b) tipologie di intervento previste dal piano o programma; c) componenti ambientali interessate e individuazione della ril |
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Allegato E - Contenuti del rapporto ambientale (articolo 10)1. Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e delle eventuali relazioni con altri pertinenti piani o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbe |
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Allegato F - Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della L.R. n. 12/2009)La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening) di cui all'articolo 17 è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. La valutazione da parte della struttura regionale competente in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 17, è effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri: 1. Caratteristiche dei progetti. Le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni del progetto e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti realizzati e/o approvati; c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell'inquinamento e disturbi ambientali; f) della vulnerabilità al rischio di gravi incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e alle calamità pertinenti il progetto medesimo, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico. 2. Localizzazione dei progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: a) dell'utilizzazione attuale del territorio; b) della ricchezza relativa, della disponibilità e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 2) zone montuose o forestali; 3) riserve e parchi naturali; 4) aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) (direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/1997, direttiva 2009/147/CE; 5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati (zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard); 6) zone a forte densità demografica; 7) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57). |
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Allegato G - Contenuti dello studio preliminare ambientale (articolo 17, comma 3) |
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Allegato H - Contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 19)1. Una descrizione del progetto, comprese in particolare: a) descrizione dell'ambiente nel quale il progetto si inserisce; b) illustrazione dei vincoli territoriali ed ambientali caratterizzanti il sito oggetto di intervento e verifica della compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale ed ambientale; c)descrizione delle caratteristiche del progetto e delle esigenze di utilizzazione del territorio durante le fasi di costruzione (con particolare riferimento alla gestione del cantiere) e di funzionamento, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari; d) modalità di realizzazione dell'intervento e tempi di attuazione; e) descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con particolare riferimento a: 1) natura e quantità dei materiali impiegati; 2) valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto; 3) descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 2. Una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponen |
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