Lettera soppressa dalla L.R. 20/03/2018, n. 3, così recitava:

“c) effetti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;”.

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