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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Valle D’Aosta: aggiornata la disciplina in materia di VIA
Pubblicata sul BUR 10/04/2018, n. 18, la legge europea regionale 2018 della Valle D'Aosta modifica la legge europea regionale 2009 recependo, soprattutto in relazione alla necessità di adeguamento degli allegati tecnici relativi alla VIA, le novità introdotte dalla direttiva 2014/52/UE.
NORMATIVA STATALE E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - In ambito statale la direttiva 2014/52/UE è stata recepita dal D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104, che ha modificato ampiamente il Codice dell’ambiente, e che la Regione Valle D' Aosta ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale, limitatamente agli articoli 5, 16, comma 2, 22, commi da 1 a 4, 23, comma 4, e 24.
I principali profili di illegittimità costituzionale rilevati dalla Regione sono connessi alla rideterminazione dei procedimenti di VIA di competenza regionale mediante la disciplina ex novo del provvedimento autorizzatorio unico regionale per i procedimenti di VIA di competenza regionale. Si lamenta, infatti, l’estensione dell'ambito di applicazione ben oltre i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della L. 114/2015 (Legge di delegazione europea) con riduzione dei poteri legislativi della Regione cui è attribuita la mera disciplina di aspetti organizzativi volti ad assicurare che le procedure siano conformi alla disciplina statale. La Regione ha contestato, inoltre, l'obbligo di adeguamento cui è connesso, in caso di inerzia, l'esercizio di un potere sostitutivo incidente in ambiti attribuiti alla competenza regionale. L'udienza relativa al ricorso è fissata al 19/06/2018.
NORMATIVA REGIONALE E PRINCIPALI NOVITÀ - Le novità più significative introdotte dalla nuova legge regionale europea del 2018 rispetto alle legge del 2009 sono:
- un rafforzamento della tutela dei siti della Rete Natura 2000. Ricadono, infatti, in ambito VIA (Iaddove da assoggettare previo dimezzamento delle soglie previste) anche gli interventi all'interno di tali siti;
- viene normato l'istituto della Valutazione preliminare. Si è ritenuto opportuno dedicare uno specifico articolo al suddetto istituto per allinearsi con una relativa disposizione introdotta nella disciplina normativa nazionale;
- il parere di VIA viene espresso con provvedimento dirigenziale e non più con delibera di Giunta;
- le disposizioni relative al monitoraggio degli interventi sono state uniformate a quanto disposto dalla direttiva;
- la parte sanzionatoria è stata riscritta recependo la norma nazionale con un sensibile aumento delle sanzioni.
Anche alcuni allegati sono stati modificati. Nel dettaglio gli allegati sostituiti sono i seguenti:
- Allegato A - Progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale;
- Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale;
- Allegato F - Criteri per la verifica di assoggettabilità;
- Allegato G - Contenuti dello studio preliminare ambientale;
- Allegato H - Contenuti dello studio di impatto ambientale.