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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 06/10/2009, n. 39
L. R. Liguria 06/10/2009, n. 39
L. R. Liguria 06/10/2009, n. 39
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2009, n. 63
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Art. 1. (Finalità)1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia: a) ri |
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Art. 2. (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) geodiversità: la varietà o la specificità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico e pedologico; b) geositi: qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale s |
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Art. 3. (Catasto regionale delle grotte)1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio reg |
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Art. 4. (Catasto regionale dei geositi)1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul territorio regionale la Regione istituisce e gestisc |
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Art. 5. (Disciplina dei catasti regionali)1. I catasti, di cui gli articoli 3 e 4, sono approvati dalla Giunta regionale e sono soggetti ad agg |
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Art. 6. (Disciplina delle aree carsiche)1. La Regione, nell'ambito del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali |
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Art. 7. (Disciplina delle grotte e dei geositi)1. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è vietato occludere, danneggiare e distruggere le grotte, nonché danneggiare o distruggere i geositi. 2. All'ingresso e all'interno delle grotte è vietato: a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi; b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensa |
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Art. 8. (Programma di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della speleologia)1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, individua i settori di azione e definisce le priorità, sulla base delle quali le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli enti gestori di aree naturali protette, in cui ricadono le grotte e le aree carsiche, nonché la DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa aderenti, presentano le proposte di intervento ed attività da ammettere a finanziamento nei limiti di disponibilità di bilancio. 2. Ai fini di cui al comma 1 le tipologie di interventi e di attività corrispondono, in particolare, alle categorie di seguito elencate: |
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Art. 9. (Vigilanza)1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunia |
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Art. 10. (Sanzioni)1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 500 ad euro 5.000 per l'alterazione del regime idrico carsico; N2 “b) da euro 100 ad euro 1.500 |
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Art. 12. (Norma transitoria)1. Nelle more dell'approvazione del catasto di cui all'articolo 3 conserva efficacia il catasto formato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nelle more dell'individuazione delle aree carsiche, di cui all'articolo 6, conserva efficacia la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 1994, n. 6665 (L.r. 14/1990. Art. 4. Approvazione dell'elenco delle principali aree carsiche). A tali aree si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) |
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Art. 15 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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