L.P. Bolzano 10/06/2008, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.P. Bolzano 10/06/2008, n. 4

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.
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CAPO I - Omissis

 

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CAPO II - URBANISTICA
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Art. 8 - Omissis

 

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Art. 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”

1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,  è così sostituito:

“3. Dopo l’approvazione del piano di settore e della valutazione ambientale strategica la Giunta provinciale adegua d’ufficio i piani urbanistici comunali e i piani paesaggistici al piano di settore, ad eccezione delle categorie protette parco naturale, monumento naturale e biotopo. La rispettiva ripartizione provinciale cura le modifiche agli allegati grafici e alle norme di attuazione dei piani.”

2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: ufficio geologia e prove materiali, ufficio protezione civile, ufficio idrografico, ripartizione urbanistica, ripartizione opere idrauliche e ripartizione foreste.”

3. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Tali alloggi devono essere occupati alle condizioni di cui all’articolo 79.”

4. Il comma 7 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Su richiesta dei proprietari e sulla base di una proposta di edificazione volta alla riqualificazione urbanistica, il consiglio comunale, rispettivamente la giunta comunale nei comuni con più di 10.000 abitanti, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, per parti di zone edificabili con una estensione fino a 5.000 metri quadrati può prescrivere la redazione di un piano di attuazione. La ripartizione urbanistica provinciale cura la evidenziazione nel piano urbanistico comunale.”

6. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32. (Approvazione dei piani di attuazione) - 1. I piani di attuazione vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, e vengono trasmessi alla ripartizione provinciale urbanistica.

2. La commissione urbanistica provinciale esprime un parere relativo al piano di attuazione, che può avere il seguente contenuto:

a) il piano di attuazione è approvato;

b) il piano di attuazione è approvato con le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia;

c) il piano di attuazione è rigettato.

3. Se il parere della commissione urbanistica provinciale si è formato con il voto favorevole del sindaco, la decisione sul piano di attuazione diventa esecutiva con la notifica del parere al comune.

4. Se il parere della commissione urbanistica provinciale non si è formato con il voto favorevole del sindaco, decide la Giunta provinciale, che può apportare al piano di attuazione le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento.

5. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico comunale, l’approvazione del piano di attuazione è comunque di competenza della Giunta provinciale.

6. Il piano di attuazione diventa esecutivo trascorso il termine di 90 giorni dal ricevimento del piano senza una decisione al riguardo. Decorso tale termine, il Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”

7. I commi 2 e 3 dell’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. Il piano di attuazione entra in vigore con la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla ripartizione pro

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40104 9426182
Art. 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, recante “Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante ’Legge urbanistica provinciale’”

1. Dopo l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3,   è aggiunto il seguente periodo:

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40104 9426183
CAPO III - ENERGIA, AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO
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40104 9426184
Art. 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante “Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

1. L’articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4,  e successive modifiche, è così sostituito:

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40104 9426185
Art. 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”

1. Dopo l’articolo 17 della l

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Art. 13 - Omissis

 

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40104 9426187
Art. 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”

1. Omissis

2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,  è così sostituita:

“k) “acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;”.

3. Le lettere m) e n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

“m) “agglomerato”: l’area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione o verso un punto di recapito finale;

n) “rete fognaria”: sistema di condotte e impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;”.

4. Il testo italiano della lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“u) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo;”.

5. Omissis

6. Dopo la lettera aa) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

“bb) “acque minerali e termali”: le acque minerali naturali di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge.”

7. Il testo italiano della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“d) la realizzazione e gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane per gli agglomerati urbani in conformità al piano di tutela delle acque;”.

8. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica o alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.”

“Art. 7 (Approvvigionamento idropotabile pubblico) - 1. I comuni sono competenti per il servizio idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale.

2. La concessione di derivazione di acquedotti potabili pubblici è rilasciata al comune o, per acquedotti sovracomunali, ai comuni interessati o a consorzi di comuni.

3. I comuni possono, mediante convenzione, affidare il servizio idropotabile ad altri

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40104 9426188
Art. 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”

1. La rubrica del Capo I della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8,  è così sostituita: “Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“5. L’allegato C stabilisce inoltre particolari norme tecniche per specifiche tipologie di impianti.”

“Art. 5 (Autorizzazione alle emissioni) - 1. L’Agenzia provinciale per l’ambiente rilascia l’autorizzazione alle emissioni per l’esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti.

2. Il gestore dell’impianto di cui al comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per l’ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell’impianto. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell’impianto realizzato con il progetto approvato ai sensi dell’articolo 4. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto al relativo albo professionale.

3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 consente l’entrata in esercizio degli impianti.

4. L’Agenzia provinciale per l’ambiente, entro 90 giorni dall’entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l’autorizzazione alle emissioni. L’autorizzazione viene trasmessa al gestore dell’impianto e al sindaco territorialmente competente. Essa stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo, nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

5. Per particolari tipologie di impianti, l’Agenzia provinciale per l’ambiente può concedere una deroga ai termini previsti dai commi 2 e 4 e richiedere l’esecuzione di misurazioni di autocontrollo, che attestino il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni. Tali misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio di analisi indipendente.

6. Il mancato rilascio dell’autorizzazione entro i termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la messa fuori esercizio degli impianti.

7. Per specifiche tipologie di impianti rientranti nelle categorie di cui all’allegato B e individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la Giunta provinciale può approvare un’autorizzazione generale nella quale stabilisce i valori limite, le prescrizioni, le eventuali misurazioni di autocontrollo periodiche a cui è soggetta ogni singola tipologia di impianto nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazi

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40104 9426189
Art. 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4,  è così sostituita:

“c) sottoprodotto: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti.”

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 del

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40104 9426190
Art. 17 - Omissis

 

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CAPO IV - Omissis

 

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CAPO V - LAVORI PUBBLICI, SOSTEGNO DELL’ECONOMIA, TURISMO, ESERCIZI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI
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40104 9426193
Art. 25 - Art. 28 - Omissis

 

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Art. 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”

1. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4,  è inserito il seguente articolo:

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Art. 30 - Art. 34 - Omissis

 

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40104 9426196
Art. 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.
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40104 9426197
Art. 36 - Omissis

 

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40104 9426198
Art. 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,  sono così sostituiti:

“1. La licenza di esercizio può essere rilasciata solo se i l

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40104 9426199
Art. 38 - Omissis

 

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40104 9426200
CAPO VI - COMMERCIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPRENDISTATO, UNIVERSITÀ, RICERCA SCIENTIFICA E SCUOLA
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40104 9426201
Art. 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”

“Art. 7 (Insiemi commerciali) - 1. L’insieme commerciale consiste in più strutture di vendita site in un unico edificio. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando le strutture di vendita sono site in edifici tra loro collegati o confinanti e non hanno accesso diretto da area pubblica. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando più strutture di vendita site in un unico edificio oppure in edifici tra loro collegati o confinanti sono collegate fra di loro oppure se esse usufruiscono di spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente. Possono essere autorizzati insiemi commerciali con una superficie di

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40104 9426202
Art. 40 - Art. 41 - Omissis

 

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40104 9426203
CAPO VII - Omissis

 

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40104 9426204
CAPO VIII - CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME
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40104 9426205
Art. 45 - Art. 46 - Omissis

 

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40104 9426206
Art. 47 - Norme transitorie

1. - 3. Omissis

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40104 9426207
Art. 48 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) omissis

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40104 9426208
Art. 49 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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40104 9426209
Allegato n. 1 (art. 14, comma 28)

7

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40104 9426210
Allegato n. 2 (art. 14, comma 29)

5

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40104 9426211
Allegato n. 3 (art. 14, comma 30)

26

Cloro libero mg/l

0,2

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40104 9426212
Allegato n. 4 (art. 14, commi 31 e 32)

38

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40104 9426213
Allegato n. 5 (art. 14, comma 33)

36

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40104 9426214
Allegato n. 6 (art. 14, commi 34 e 35)

18. Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e pericolose per l’ambiente acquatico (R50 e 51

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40104 9426215
Allegato n. 7 (art. 14, commi 36 e 37)

4. Gli ospedali, le case o gli istituti di cura, asili per la custodia di animali, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

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40104 9426216
Allegato n. 8 (art. 14, comma 38)

2. Immissioni di acque meteoriche non inquinate o moderatamente inquinate raccolte in sistemi di fognatura separati derivanti da

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