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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 28/07/2017, n. 23
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- L.R. 29/12/2017, n. 38
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TITOLO I - Misure in materia di semplificazione, trasparenza e partecipazione attiva |
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Art. 1 - (Finalità e principi generali)1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 11, e 64 dello Statuto regionale, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), persegue l’obiettivo di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso |
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Art. 2 - (Campania Semplice)1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare i processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, alla maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative, nell’ambito del sito internet istituzionale della Giunta della Regione Campania è istituita una sezione specifica d |
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Art. 3 - (Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva)1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è così modificata: a) all’articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4 bis. Per l’espletamento delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell’ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata Campania Partecipa in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge |
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Art. 4 - (Cittadinanza digitale)1. Per assicurare la massima trasparenza dell’Amministrazione regionale, in attuazione dei diritti della Carta della cittadinanza digitale di cui all’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, in coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazion |
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Art. 5 - (Trasparenza dell'azione amministrativa)1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali i dati, le informazioni e i documenti obbligatori per legge. N3 1-bis. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo |
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TITOLO II - Misure settoriali di semplificazione |
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Art. 6 - (Misure in materia di economia circolare e bioeconomia)1. La Regione Campania riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull’efficienza dei processi produttivi, sulla rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico con il minimo spreco di risorse. La Regione incentiva altresì l'implementazione di strategie che, in coerenza con il concetto europeo di Regioni sostenibili di cui al “Sustainable energy policy” promosso dal Comitato delle Regioni, e con una concezione innovativa della creazione di valore e di benessere sociale, mettano al centro della propria politica di sviluppo per fattori, la promozione in tutte le filiere produttive di nuove modalità di crescita economica di tipo circolare, finalizzate a garantire e diffondere: a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l’implementazione delle risorse rinnovabili; b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore; |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - (Misure di semplificazione in materia di politiche sportive)1. La legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative) è così modificata: a) all’articolo 5: 1) al comma 1 le parole “Le province e” sono soppresse; |
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Art. 9 - (Semplificazioni in materia di impresa agricola e ulteriori modifiche legislative)1. - 3. Omissis 4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) dopo le parole “alla CRUI” sono inserite le seguenti: “e dei rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”. 5. - 7. Omissis |
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Art. 10 - (Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali)1. La legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è cosi modificata: a) al comma 3, dell’articolo 1, la parola “moduli” è sostituita dalla seguente “mobili”; b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all’altra) 1. L’assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all’articolo 1 è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all’utilizzo del bene, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. L’assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell’inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all’atto della loro acquisizione. 2. Il passaggio dei beni dalla categoria demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria patrimoniale indisponibile a quella disponibile è disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell’atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente.”; c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Inventario dei beni regionali) 1. I beni della Regione sono descritti in inventari. 2. L’inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di: a) inventario dei beni demaniali; b) inventario dei beni immobili patrimoniali; c) inventario dei beni mobili patrimoniali; d) inventario dei beni mobili di uso durevole. 3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. 4. L’inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualità; b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile; c) i titoli di provenienza; d) l’estensione; e) il reddito; f) il valore fondiario approssimativo; g) l’uso o servizio speciale a cui sono destinati; |
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Art. 11 - (Semplificazioni in materia di riscossione coattiva e di bilancio)1. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata tramite ruolo. 2. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata altresì tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). In tal caso sono applicabili le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto compatibili. 3. L’ingiunzione fiscale deve indicare: |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - (Abrogazioni, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)1. Sono abrogati: a) l’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale); |
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