N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli soppressi dall’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46, così recitavano:

“Art. 4. - Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica

1. La percentuale indicata al comma 5 dell’art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario del Governo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base dell’importo dei lavori:

- per lavori con importi fino a € 150.000,00: 12,5%;

- per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00: 12%;

- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00: 10%;

- per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00: 8,5%;

- per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 7,5%.

2. L’entità del contributo è di tipo “regressivo per scaglioni”. Conseguentemente, la determinazione dell’importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita nel precedente primo comma.

3. Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l’importo a base di gara è determinato nel rispetto dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell’articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull’importo a base di gara all’esito dell’affidamento della progettazione.


Art. 5. - Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

1. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto, con riguardo all’attività di ricostruzione pubblica, un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) effettuazione di rilievi, saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, che richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall’attività tecnica professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- per lavori con importi fino a € 500.000,00: 1,4%;

- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00: 1%;

- per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00: 0,7%;

- per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 0,5%;

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell’intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all’0,4%;

- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all’0,4%;

- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all’0,7%.

2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell’intervento.”

Dalla redazione