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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 02/04/2002, n. 6
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità ed ambito di applicazione)1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R (Testo unico sull'ordinamento degli |
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Art. 2 - (Criteri di delimitazione delle zone omogenee)1. I criteri di delimitazione delle zone omogenee sono i seguenti: a) inclusione del territorio di comuni contigui, di norma appartenenti alla medesima provincia: |
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Art. 3 - (Procedura di concertazione e costituzione delle comunità montane)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, singolarmente o tramite le comunità montane, presentano alla Giunta regionale proposte di delimitazione delle zone omogenee; nei successivi novanta giorni, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, elabora una propria proposta da sottoporre alle commissioni provinciali così composte: a) presidente della Giunta regionale o assessore delegato che le presiedono; |
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Art. 4 - (Autonomia statutaria)1. Lo statuto della comunità montana contiene le norme fondamentali in materia di organizzazione; in particolare, recepisce i principi fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, specifica le attribuzioni degli |
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Art. 5 - (Strumenti di programmazione)1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. 2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistic |
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Art. 6 - (Rapporti fra enti)1. La comunità montana può stipulare convenzioni o costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi. |
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"Art. 7 - (Fonti di finanziamento)N1 1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell’attività delle comunità montane sono: a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le |
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Art. 8 - (Norme transitorie e finali)1. Qualora, a seguito della procedura di cui all'articolo 3, una comunità montana istituita in base alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 (Ordinamento delle comunità montane) si scinda in più comunità montane ovvero subisca una modifica territoriale riguardante la metà più uno dei comuni interessati, si costituiscono organi rappresentativi ed esecutivi provvisori. |
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Art. 9 - (Norme abrogate)1. La l.r. 13/1993 è abrogata a far data dalla pubblicazione dei decreti del Presidente della |
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Art. 10 - (Norma finanziaria)1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 7, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 4.10.5.4.3.240 "Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda" ed al |
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