D. Min. Sviluppo Econ. 06/03/2017 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Sviluppo Econ. 06/03/2017

Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia.
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Premessa


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

b) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB;

c) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB;

d) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del TUB, cui è affidata l'amministrazione del Fondo;

e) «controgaranzia»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

f) « decreto 29 settembre 2015»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalità di valutazione delle imprese destinatarie dei finanziamenti nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

g) « decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni;

h) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data

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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n

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Art. 3. - Modalità di intervento del Fondo

1. A modifica e integrazione di quanto previsto dal regolamento n. 248 del 1999, la garanzia è concessa, in favore

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Art. 4. - Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia

1. A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente normativa relativa al Fondo, la garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

a) non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;

b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;

c) non presentino, alla data della ric

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Art. 5. - Importo massimo garantito

1. La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle qu

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Art. 6. - Applicazione del modello di valutazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, l'applicazione del modello di valutazione ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari è estesa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per le operazioni finanziarie di cui al comma 2. A decorrere dalla medesima data, il modello di valutazione è altresì applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni e di portafogli di mini bond, ai sensi dell

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Art. 7. - Misure di copertura

1. La garanzia diretta è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 1 in allegato al presente decreto.

2. La riassicurazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per le operazioni a rischio tripartito, è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla

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Art. 8. - Operazioni finanziarie a rischio tripartito

1. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finan

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Art. 9. - Operazioni finanziarie a fronte di investimenti

1. Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, alla richiesta di garanzia i soggetti richiedenti devono allegare il programma di investimento presentato dal soggetto beneficiario.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni finanziarie sono ammissibili all'intervento del Fondo ai sensi del regolamento di esenzione, Sezione 2, «Aiuti agli investimenti delle PMI», se finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Il programma di investi

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Art. 10. - Commissioni

1. Le misure delle commissioni da versare al Fondo a fronte della garanzia, articolate anche in funzione della diversa rischiosità dei soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota riferita, relativamente alle richieste di garanzia del Fondo presentat

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Art. 11. - Accantonamenti prudenziali e monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo

1. Le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, sono adottate dal Consiglio di gestione, su proposta del gestore del Fondo e sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dal secondo esercizio contabile s

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Art. 12. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del regolamento n. 248 del 1999.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato a decorrere dal 1° gennaio 2018, a conclusione di un congruo periodo di sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione con riferime

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Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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