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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/06/2017, n. 6
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- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 23/01/2023, n. 1
- L.P. 27/12/2021, n. 21
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Capo I - Disciplina della mobilità |
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Art. 1 - Finalità1. La Provincia autonoma di Trento promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto. |
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Art. 2 - Piano provinciale della mobilità1. Il piano provinciale della mobilità è approvato in coerenza con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e con il programma di sviluppo provinciale e in armonia con i principi del piano generale nazionale dei trasporti. Il piano ha durata corrispondente a quella del piano urbanistico provinciale e può essere aggiornato. 2. Il piano provinciale della mobilità individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con priorità alla mobilità ferroviaria, e che la mobilità individuale privilegi le modalità a minor impatto ambientale. A tal fine il piano si pone l'obiettivo di concorrere: a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, seco |
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Art. 3 - Procedimento di approvazione del piano della mobilità1. Il piano provinciale della mobilità è approvato anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici ivi comprese piattaforme, quali Urban Hub. 2. La piattaforma Urban Hub è sita lungo assi stradali, anche di attraversamento, e ad alto scorrimento; costituisce nodo intercomunale del territorio di uso pubblico, luogo urbano di infrastrutturazione, generatore di servizi minimi, quali stazione multicarburanti ecologici, punti bike e car sharing, stalli di ricarica di mezzi a propulsione elettrica, produzione di energia elettrica da campo fotovoltaico e aereogeneratore eolico, isola digitale integrata e spazi connettivi, collettivi e socializzanti funzionali alla piattaforma stessa. 3. Per |
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Art. 4 - Misure attuative del piano della mobilità1. Per orientare le politiche e la programmazione di settore al conseguimento degli obiettivi di carattere generale previsti dal piano della mobilità la Giunta provinciale, ferma restando la valutazione di coerenza con la misurazione del costo gestionale e delle esternalità negative e positive delle diverse modalità di trasporto, approva con propria deliberazione atti di indirizzo, nell'ambito dei quali promuove anche il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) il mantenimento nel tempo della funzionalità e delle caratteristiche di qualità, sicurezza efficienza e valore del patrimonio infrastrutturale esistente anche mediante l'uso di droni per il monitoraggio delle infrastrutture stesse; |
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Art. 5 - Promozione di studi e ricerche delle scuole1. La Provincia autonoma di Trento collabora con le scuole e con la consulta provinc |
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Art. 6 - Piani degli spostamenti casa-lavoro1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per assicurare l'adozione dei piani degli spostamenti casa-lavoro, pubblici e privati, per perseguire gli obiettivi di decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale previsti dalla normativa statale. La deliberazione individua anche gli eventuali obblighi posti a caric |
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Art. 7 - Manager provinciale della mobilità1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, individua fra i dirigenti della Provincia il manager provinciale della mobilità, con funzioni di coordinamento generale e non gerarchico tra s |
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Art. 8 - Misurabilità degli obiettivi1. La misurabilità degli obiettivi del sistema di mobilità sostenibile è realizzata con questi strumenti: a) analisi della domanda e dell'offerta: questa comporta, in particol |
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Art. 9 - Misure per incentivare il car sharing e il car pooling1. La Provincia promuove il car pooling, anche nella forma dell'imbarco a vista, e il car sharing, come alternative o integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile. 2. Per i fini del comma 1 si intende: a) per |
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Art. 10 - Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile1. È istituito l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, per il monitoraggio sulla qualità e l'efficienza del sistema pubblico di mobilità, sui servizi di trasporto pubblico e sulle altre forme di mobilità sostenibile. 2. L'osservatorio resta in carica per quattro anni. E' nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da: a) cinque componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative e degli ordini professionali e della consulta provinciale degli studenti; con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di designazione dei rappresentanti; |
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Art. 11 - Informazione1. La Provincia garantisce l'informazione e la sensibilizzazione sui sistemi di mobilità sostenibile con le seguenti modalità, anche utilizzando esperti in materia di comunicazione: a) progetta e realizza l'informazione attraverso apposite campagne informative, come giornate delle porte aperte, eventi pubblici e iniziative |
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Capo II - Strumenti di partecipazione |
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Art. 12 - Processi partecipativi1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso organizzato di coinvolg |
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Art. 13 - Soggetti titolari del diritto di partecipazione1. Nei processi partecipativi previsti da questo capo hanno diritto di intervenire, |
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Art. 14 - Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della mobilità1. Il piano provinciale della mobilità e i suoi piani stralcio, nonché i processi di revisione della rete o di modifica del modello di esercizio che comportano, relativamente ad ambiti locali del servizio extraurbano o agli ambiti urbani, modifiche interessanti più del 50 per cento delle corse di ogni singolo ambito, sono sottoposti, prima della loro approvazione, al processo partecipativo previsto da quest'articolo. 2. Lo svolgimento del processo partecipativo è affidato a un responsabile scelto dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative e in possesso dei requisiti d'indipendenza individuati dall'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile per assicurare neutralità e imparzialità del processo partecipativo. Al responsabile sono assicurate le risorse necessarie alla realizzazione del processo partecipativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia. 3. Il responsabile opera in collaborazione con l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile e si avvale della struttura provinciale competente in materia di partecipazione. Il responsabile svolge, in particolare, i seguenti compiti: |
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Art. 15 - Promozione di altri processi partecipativi1. Al di fuori del processo partecipativo previsto dall'articolo 14 è consentito presentare all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti, decisioni o interventi di competenza provinciale in materia di mobilità sostenibile. 2. Le proposte per l'attivazione del processo partecipativo in materia di mobilità sostenibile possono essere presentate: a) dalla Giunta provinciale; b) da almeno 2 |
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Capo III - Modificazioni di legge provinciali connesse |
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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale sui trasporti 1993 sono abrogati. 2. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "In attuazione del piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione del piano provinciale della mobilità e degli altri strumenti di programmazione". 3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: ", ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei |
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Art. 17 - Abrogazione dell'articolo 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 81. L'articolo 33 della legge provinciale n. 8 del 1996 è abrogato. |
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Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 |
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Art. 20 - Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2 |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili 2010)1. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010, l |
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Art. 22 - Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sull'energia 2012 è ins |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie1. N4 2. L'inserimento nel piano della mobilità e la sottoposizione ai processi partecipativi previsti da |
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Art. 24 - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09 (sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (spese in conto capitale). 2. Dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, di questa legge non de |
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Allegato A - Parametri relativi alla rete infrastrutturale (articolo 4)
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